L’INL con la Nota n. 109 del 27.01.2022, facendo seguito a quanto già comunicato nei giorni scorsi, ha fornito ulteriori delucidazioni sull’obbligo di comunicazione a carico dei datori di lavoro in caso di utilizzo di lavoratori autonomi occasionali (v. anche: Lavoratori autonomi occasionali e obbligo di comunicazione all’Ispettorato).
Di seguito il testo completo della nota n. 109/2022.
Facendo seguito alla Nota n. 29 dell 11 gennaio 2022 si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione in oggetto, anche in considerazione di alcuni quesiti recentemente sollevati.
I chiarimenti, al fine di semplificarne la lettura, sono riportati sotto forma di FAQ, le quali costituiscono parte integrante della presente nota. Le stesse FAQ, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 729 del 26 gennaio 2022, potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.
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GLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ NON COMMERCIALE SONO RICOMPRESI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA DELL’ART. DELL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008, COME MODIFICATO DALL’ART. 13 DEL D.L. N. 146/2021 (CONV. DA L. N. 215/2021), CONCERNENTE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
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LE AZIENDE DI VENDITA DIRETTA A DOMICILIO SONO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE PER LA FIGURA DELL’INCARICATO ALLA VENDITA OCCASIONALE?
Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.
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LA PRESTAZIONE RESA DAL PROCACCIATORE D’AFFARI OCCASIONALE RIENTRA NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE EX ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?
No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI SONO ESONERATI DALL’ADEMPIMENTO DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?
Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
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I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI IMPIEGATI IN PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE POSSONO ESSERE ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA INTRODOTTO DALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?
Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.
In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
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L’ADEMPIMENTO DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008 VA EFFETTUATO NELL’IPOTESI IN CUI LA PRESTAZIONE LAVORATIVA VENGA RESA DA REMOTO CON MODALITÀ TELEMATICA DALL’ABITAZIONE/UFFICIO DEL PRESTATORE DI LAVORO?
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.
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LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RESE DA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO VANNO COMUNICATE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?
No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
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LE FONDAZIONI ITS CHE EROGANO PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI E CHE, NELL’ESPLETAMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, IN TALUNI CASI, SI AVVALGONO DELL’ATTIVITÀ DI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI DEVONO ASSOLVERE ALL’OBBLIGO COMUNICAZIONALE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?
No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.
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L’OBBLIGO COMUNICAZIONALE RIGUARDA ANCHE LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTE IN FAVORE DELLE ASD E SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
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GLI STUDI PROFESSIONALI CHE SI AVVOLGONO DI PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SONO TENUTI ALL’OBBLIGO COMUNICAZIONALE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?
Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5
(Fonte: INL)