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L’INPS, con il Messaggio n. 197 del 14.01.2022, ha fornito istruzioni circa l’esonero contributivo per i datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dietro autorizzazione della Commissione europea.

Vediamole nel dettaglio

  1. PREMESSA

L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023” (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge.

Con la Circolare n. 30 del 19.02.2021 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

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Nel fare presente che l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, si rende noto che il predetto aiuto è stato autorizzato con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021.

Come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell’8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario“.

Il suddetto principio è stato richiamato anche dalla citata Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021. Pertanto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities.

Si ricorda che la sezione “K” della NACE (ossia la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione ATECO 2007.

Sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di fruire dell’esonero in trattazione i datori di lavoro del settore agricolo, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 306, della legge n. 178/2020.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti rispetto all’ambito di applicazione della misura, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

  1. RINUNCIA A UNA QUOTA DI ESONERO DI CUI ALL’ARTICOLO 12, COMMA 14, DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176, PER ACCEDERE ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Come indicato nella circolare n. 30/2021, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli agricoli, che non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge di Bilancio 2021.

Inoltre, in forza della previsione di cui al comma 307 del medesimo articolo 1 – secondo la quale: “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo” – l’esonero può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, commi da 299 a 314, della legge di Bilancio 2021.

Con specifico riferimento alla possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto, si osserva quanto segue.

Come chiarito in premessa, l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero è stata subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021.

Al riguardo, si sottolinea che, alla data dell’8 dicembre 2021, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto legge n. 137/2020, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla legge n. 178/2020.

Alla luce di quanto illustrato, con il presente messaggio si chiarisce che i datori di lavoro che versino nella condizione sopra descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020, previa rinuncia, ai sensi del comma 307 del medesimo articolo 1, a una quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota secondo le istruzioni fornite ai successivi paragrafi 4 e 5.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore (cfr. il Messaggio n. 3475 del 14.10.2021).

La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

  1. ISTRUZIONI OPERATIVE PER FRUIRE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Si ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, come dettagliatamente illustrato nella Circolare n. 30 del 19.02.2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

  1. DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLE GESTIONI PRIVATE. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di , , nell’elemento il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, mentre nell’elemento indicheranno il relativo importo.

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> , <AltreADebito>

– nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;

– nell’elemento >ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Si rammenta che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

  1. DATORI DI LAVORO PRIVATI CON DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE LISTA POSPA DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero in oggetto, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di gennaio 2022 e fino a quello del mese di marzo 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “26”, avente il significato di “Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”;

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

Per la restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5, a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

  1. ISTRUZIONI CONTABILI

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 306 e seguenti, della legge n. 178/2020, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37193 – per rilevare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegni ordinari e cassa integrazione in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021 – articolo 1, comma 306 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo 4. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “virtuale” al codice “L906”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione dello sgravio a favore dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che esporranno il beneficio spettante secondo le indicazioni operative di cui al paragrafo 5.

Ai fini della rilevazione contabile del versamento della contribuzione per rinuncia all’esonero contributivo, usufruito ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come previsto dal comma 307 dell’articolo 1 della legge 178/2020, valorizzato nel flusso Uniemens con il codice causale “M904”, avente il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”, si istituisce il conto GAW24182.

Il medesimo conto verrà utilizzato anche per la restituzione degli esoneri già goduti, a medesimo titolo, da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.

(Fonte: INPS)

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