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Attività di estetista e affidamento direzione tecnica

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di nominare quale responsabile tecnico dell’impresa, un soggetto, legato all’impresa tramite contratto di associazione in partecipazione ed avente i requisiti previsti dalla L.n. 1/1990, laddove tale possibilità risulta tassativamente esclusa dalla legge per le figure dei consulenti e/o professionisti esterni all’impresa.

Tali chiarimenti sono contenuti nel Parere del 1° aprile 2014, Protocollo n. 53305, avente ad oggetto: “Attività di estetista. Possibilità di affidare la direzione tecnica dell’impresa in associazione in partecipazione“, a seguito di richiesta di un privato, il quale evidenziava al Ministero che il Comune di Napoli aveva inviato comunicazioni di irricevibilità delle SCIA, per l’attività di estetista, in quanto non riteneva valida “la nomina a direttore tecnico di un associato in partecipazione che, ai sensi dell’art. 3 della L.n. 1/1990, “può essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa“.

Il Ministero quindi, pur rilevando che per il caso al suo esame – trattandosi di attività artigiana della Regione Campania – la competenza esclusiva è quella del SUAP partenopeo, ha reso osservato, in generale, quanto segue:

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L’articolo 3, comma 01, recentemente introdotto dal D.Lgs. 147 del 2012, della legge 1 del 1990, espressamente prevede che “Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività”. La formulazione non differisce da quelle relative ad altre attività imprenditoriali soggette a regolamentazione quali l’attività di installazione di impianti, di autofficina… Per dette attività, come ricordato nel quesito, lo scrivente si espresse con Circolare 3600/C affermando la possibilità di consentire ad un soggetto associato in partecipazione, dotato dei requisiti tecnici, acclarati tramite SCIA, di assolvere al criterio dell’immedesimazione al fine di abilitare l’impresa. Considerata l’affinità tra l’attività di estetista e quelle contemplate nella circolare richiamata, soprattutto in riferimento alle modalità di scelta del responsabile tecnico, diverso dal titolare, si ritiene di dare risposta positiva al quesito, precisando però quanto segue. Come precisato nella Circolare 3597/C di questo Ministero, affinchè possa essere provato il rapporto di immedesimazione si richiama la necessità della redazione per iscritto del relativo contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato. Quanto precede per stabilire se l’associato sia immedesimato nell’impresa come un lavoratore dipendente o un socio prestatore d’opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente dalla legge). Va evidenziato, al riguardo, che il ricorso a tale figura è funzionale alla dimostrazione dell’esistenza di determinati requisiti, necessari all’esercizio dell’impresa, altrimenti non posseduti dall’imprenditore. Grava, pertanto, su di lui l’onere di provarne la ricorrenza di fronte agli enti (SUAP, Camere di commercio, Commissioni provinciali per l’artigianato) preposti al loro accertamento, tipicamente mediante la redazione per iscritti del contratto in esame. Appare d’altra parte opportuno che l’acquisizione di copia del contratto sia affiancata dall’acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in ordine alla tipologia dell’apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l’immedesimazione “.

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