Lavoro con minori serve certificato penale
Dal prossimo lunedì 6 aprile 2014 chiunque intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, è obbligato a chidere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (pornografia virtuale), 600-quinquies (turismo sessuale), 609-undieces (adescamento di minorenni) del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divito di contatti diretti e regolari con i minori.
Questa la novità introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (in G.U. n. 68 del 22 marzo 2014), attuativo della Direttiva Comunitaria n. 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e della pornografia. I datori di lavoro che non osserveranno tale disposizione obbligatoria saranno soggetti ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000,00 e 15.000,00 euro. Come si è detto il provvedimento entrerà in vigore il giorno 6 aprile 2014, trascorsi gli ordinari 15 giorni di “vacatio legis“.
Saranno quindi coinvolti da tale provvedimento, che siano lavoratori o volontari, i docenti e non docenti degli asili, degli asili nido e delle scuole, gli autisti degli scuolabus, i centri di soggiorno estivo, le piscine, le palestre, le associazioni sportive, gli ospedali in generale e reparti pediatrici in particolare, gli operatori delle strutture ricreative, ecc. Appare chiaro che il fine del Decreto è quello di mettere sotto la lente di ingrandimento il passato di persone che per questioni lavorative o di volontariato vengano regolarmente in contatto con minori per escludere radicalmente che a loro carico risultino condanne per i reati penali sopra indicati.
Per quanto concerne la competenza circa l’applicazione della sanzione, potrebbero essere coinvolti anche gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, poichè i certificati di cui sopra saranno necessari proprio per lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in ipotesi di volontariato, ma sul punto occorrerà naturalmente attendere il chiarimento amministrativo.