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Obbligo iscrizione ENASARCO collaboratori mediatori creditizi

 Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 11 del 25.3.3014 ha dato risposta ad una istanza proveniente dalla FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) per sapere se i collaboratori delle società di mediazione creditizia debbano essere iscritti all’ENASARCO – Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio.

Il Ministero ha premesso innanzi tutto che si considerano assoggettabili alla contribuzione ENASARCO tutti coloro che operano sulla base di un contratto di agenzia riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c., a prescindere sia dal settore di appartenenza che dall’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la CCIAA (come da delibera ENASARCO n. 2/2000).

Ai fini del trattamento previdenziale in questione, ha proseguito il Ministero, non rileva la tipologia del prodotto rientrante nell’attività di promozione ma, esclusivamente, lo svolgimento dell’attività secondo le norme contenute nel codice civile (art. 1742 c.c.: con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona).

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Nel prosieguo, ha aggiunto il Ministero, laddove l’attività svolta sia caratterizzata dagli elementi costitutivi del contratto di agenzia, come la stabilità della prestazione riconducibile ad un unico originario impegno contrattuale e la previsione dell’ambito nel quale l’agente può svolgere la propria attività con riferimento ad una zona circoscritta o ad un portafoglio di clienti, ricorre sicuramente l’obbligo di contribuzione ENASARCO. Alla luce di tutto ciò, il Ministero ha ritenuto di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l’obbligo previdenziale di contribuzione ENASARCO. Tale obbligo risulta altresì confermato dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 169/2012 al D.Lgs. n. 141/2010 al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-octies, in base al quale: “ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 del codice civile“. Pertanto, per espressa previsione di legge, i collaboratori dei mediatori creditizi sono soggetti all’iscrizione ENASARCO dovendo riferirsi, la prima parte dell’art. 17, comma 4-octies, D.Lgs. n. 141/2010, alla tipologia dell’attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte riguarda l’esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla L.n. 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario.

Al riguardo, il Ministero ha segnalato altresì che la nota prot. n. 34692/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – in base al quale i collaboratori dei mediatori creditizi non devono essere iscritti al registro delle imprese come agenti di commercio in quanto già iscritti all’apposito elenco speciale – vuole esclusivamente precisare i requisiti soggettivi relativi alla figura del collaboratore dei mediatori creditizi (e degli agenti in attività finanziaria) rispetto a quelli previsti per gli agenti di commercio, senza inficiare sulla natura dell’attività da entrambi svolta, riconducibile pur sempre a quella di agenzia disciplinata dal codice civile. Il Ministero ha poi ricordato che il 26.6.2013 la Fondazione ENASARCO ha sottoscritto con l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) un protocollo d’intesa per la regolamentazione delle forme di collaborazione esplicitate dal D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, nel quale si dà atto dell’obbligo di iscrizione alla Fondazione anche dei collaboratori del mediatori creditizi.

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