L’INPS, con la Circolare n. 164 del 03.11.2021, ha fornito indicazioni circa il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia per gli anni 2015-2018 di cui al Decreto Interministeriale del 30 luglio 2021.
Di seguito il testo della circolare n. 164/2021 sul rimborso in questione.
INDICE
- Generalità
- Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali
- Istruzioni contabili
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GENERALITÀ
L’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2005, l’allegato B del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La norma citata dispone, inoltre, che eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
L’articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
In particolare, sulla base del combinato disposto dell’articolo 1, comma 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005 e dell’articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 6 agosto 2007, n. 14666, la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura di tali oneri devono essere stabiliti mediante un apposito decreto, avente a riferimento l’annualità di competenza, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Inoltre, con l’articolo 200, comma 5-quater, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato disposto che: “Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell’articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il predetto provvedimento autorizza, altresì, il trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili all’INPS delle risorse complessive – a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – affinché le medesime possano essere erogate alle aziende aventi titolo.
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal decreto interministeriale 30 luglio 2021 (Allegato n. 1). Detto decreto, come disposto dall’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di pubblicità legale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al fine di completare l’opera di massima divulgazione, la Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021 ha dato avviso dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “Pubblicità Legale”.
L’erogazione degli importi spettanti alle aziende aventi titolo viene effettuata, pertanto, dall’Istituto secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante.
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MODALITÀ OPERATIVE DEL RIMBORSO. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
Le aziende di trasporto interessate dal sopra indicato decreto, al fine di effettuare il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da valorizzare nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens.
In ragione dell’interessamento di più annualità oggetto di rimborso, le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una o più denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Propedeutica alle operazioni di conguaglio è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione (C.A.) “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
Il citato decreto all’articolo 3, comma 2, dispone che l’erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Tale requisito è attestato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Pertanto, le Strutture territorialmente competenti a gestire le posizioni delle aziende destinatarie del beneficio al fine dell’attribuzione del previsto C.A. “4H”, dovranno attivare la verifica di regolarità contributiva accedendo alla procedura “Durc on Line” tramite le utenze già attribuite in base alla comunicazione di posta elettronica istituzionale n. 40442 del 14 agosto 2015.
Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 31, che stabilisce che dalla somma dovuta sia trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità attestata.
Si ricorda, inoltre, che il diritto al rimborso oggetto della presente circolare può sussistere anche in capo ad aziende che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al messaggio n. 2616/2021, ossia che sono tenute ad adempiere agli obblighi contributivi conseguenti all’applicazione dell’articolo 48, comma 7, lettera e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
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ISTRUZIONI CONTABILI
Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 30 luglio 2021, oggetto della presente circolare, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 22 del 22 febbraio 2008 e nella circolare n. 55 del 8 aprile 2009, alle quali si fa rinvio, che attribuiscono l’onere per il contributo alle aziende del settore del trasporto pubblico locale a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia, alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAZ – conto GAZ32106.
Per tutte le informazioni relative al rimborso dei maggiori oneri per indennità di malattia nel trasporto pubblico consultare la Circolare n. 164 del 03.11.2021, disponibile cliccando sul link.