Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 8526 del 2910.2021, ha fornito chiarimenti in merito ai PUC – Progetti Utili alla Collettività a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 e sull’applicazione della relativa normativa ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che partecipino a tali Progetti.
Di seguito il testo della nota n. 8526/2021.
In riferimento alle disposizioni entrate in vigore in tema di certificazione verde, green pass, per il contenimento dell’epidemia da virus Covid-19, sono stati inviati quesiti con i quali si chiedono indicazioni sull’applicazione delle stesse ai beneficiari del Reddito di cittadinanza che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività. Al riguardo si rileva che nei confronti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza si applicano le tutele in materia di salute e sicurezza e i medesimi sono tenuti ai relativi obblighi. L’articolo 4 del DM 22 ottobre 2019 dispone infatti che “Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
In particolare, qualora si svolga la propria prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è, altresì, tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. Più nel dettaglio, al fine di tutelare la salute pubblica, in merito all’obbligo di green pass si richiede ai partecipanti ai PUC di attenersi alle regole che si applicano al personale dei soggetti ospitanti il PUC ovvero per l’accesso alle relative strutture.
Riguardo l’obbligo di green pass per partecipare ai PUC presso pubbliche amministrazioni alla luce dell’articolo 1, comma 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche (…), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (…). Il secondo comma espressamente recita “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”
La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
La lettura combinata delle citate disposizioni porta a rilevare che i beneficiari Rdc tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC a titolarità dei Comuni (art. 4 comma 15 del DL 4/2019) rientrino tra coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività presso strutture pubbliche e che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono tenute a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
Il comma 6 dell’articolo 1 del DL 127/2021 recita: “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Sul punto, in termini analogici, anche nel caso in cui i beneficiari Rdc non possiedano il green pass al momento dell’accesso alla struttura pubblica ove si svolge il PUC, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata ai sensi del DM 22 ottobre 2019.
Al riguardo, al beneficiario che non intendesse dotarsi di green pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al RDC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge.
Analoghe considerazioni si estendono ai PUC che si svolgono presso Istituti scolastici. In questi casi, chiunque accede alle strutture scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 (in virtù dell’art. 9-ter.1, introdotto al D.L. 6 agosto 2021, n. 111 in sede di conversione dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133).
La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Pertanto, anche in questi casi, il mancato rispetto delle disposizioni vigenti comporterà analoghe conseguenze.
Fermi restando gli obblighi in capo ai beneficiari, è, ad ogni modo, lasciata alla facoltà dell’Ente titolare dei PUC la possibilità di valutare la rotazione su altri progetti. In tale ipotesi, l’operatore che segue il nucleo beneficiario Rdc potrà procedere ad assegnare l’interessato ad altro PUC previo aggiornamento del PaIS e nuova sottoscrizione delle parti.
(Fonte: Ministero del Lavoro)