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Il Senato ha dato il via libera alla legge sulla parità lavorativa tra uomo e donna, anche dal punto di vista salariale, che andrà a modificare il codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006).

Intento della legge è quello di rafforzare le norme sulla parità e pari opportunità sul lavoro, ampliare le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativa rispetto a quelle già contenute nel Codice.

La legge, inoltre, stabilisce che anche le imprese dai 50 dipendenti in su (e non più solo quelle con più di 100 dipendenti) saranno obbligate a presentare il rapporto periodico sulla situazione lavorativa di uomini e donne, mentre per le imprese con meno di 50 dipendenti la presentazione del rapporto sarà facoltativa.

A partire dal 1° gennaio 2022, poi, sarà introdotta una importante novità e cioè la c.d. certificazione della parità di genere, ossia un “bollino di qualità” per quelle aziende che si sono fatte parte attiva per la riduzione del divario tra uomo e donne ai fini della carriera, della parità salariale a parità di mansioni, alle politiche adottate per la tutela delle lavoratrici madri e delle differenze di genere e per le aziende meritevoli sarà previsto anche uno sgravio contributivo.

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In sintesi, dunque, i punti salienti del DDL per le pari opportunità saranno:

  • Obbligo della presentazione del rapporto sulla situazione lavorativa uomo/donna anche per le imprese dai 50 dipendenti in su;
  • Introduzione della certificazione della parità di genere, con incentivi per le aziende meritevoli;
  • Tutela della maternità e delle differenze di genere, da attuare anche mediante strumenti di conciliazione dei temi di vita e lavoro.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE LAVORATIVA

Il rapporto di cui sopra, dovrà essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello reperibile sul sito del Ministero del Lavoro e sarà trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. I risultati saranno poi inviati alle sedi territoriali dell’INL, al Ministero del Lavoro, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto Nazionale di Statistica e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

I dati contenuti nel rapporto saranno: numero dei lavorati occupati di sesso maschile e femminile; numero delle lavoratrici eventualmente in stato di gravidanza; numero dei lavoratori e lavoratrici eventualmente assunti nel corso dell’anno, differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, inquadramento contrattuale e funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso.

Nel rapporto dovranno obbligatoriamente essere inserite anche le informazioni e i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, reclutamento, procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e formazione manageriale, ecc.

È prevista anche una sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro in caso di rapporto mendace o incompleto.

CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Dopo l’art. 46 del Codice delle pari opportunità, è inserito il nuovo articolo 46-bis, quello che prevede la Certificazione della parità di genere a partire dal 1° gennaio 2022, con la finalità di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Con decreti successivi saranno regolati invece i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende, le modalità di acquisizione e monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro, le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali ecc.

PREMIALITÀ DI PARITÀ PER LE AZIENDE VIRTUOSE

Per l’anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere sarà concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

L’esonero sarà determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia e con il Ministro delegato delle pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022.

Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

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