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È stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 21.10.2021, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, contenente misure urgenti in materia economica fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che entrerà in vigore oggi, 22 ottobre 2021.

MISURE URGENTI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE

Il Decreto – ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure urgenti nelle materie sopra indicate, in relazione agli effetti conseguenti alla emergenza epidemiologica da Covid-19, riguarda: la “Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio”, la “Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate  dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021”, la “Estensione della rateazione per i piani di dilazione”, la “Integrazione del contributo a favore della Agenzia delle Entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022”, le “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, la “Semplificazione della disciplina del patent box”, il “Rifinanziamento del Fondo automotive”, le “Misure urgenti in materia di lavoro” tra cui: “Modifiche all’articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, “Congedi parentali”, “Integrazioni salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria”, “Ulteriori disposizioni in materia di integrazione salariale”, “Disposizioni in materia di mobilità del personale”, “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare: “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, “Misure urgenti finanziarie”, ed in particolare: “Disposizioni urgenti per l’adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, “Proroga Strade sicure e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G20”, “Disposizioni finanziarie e finali” ed in particolare: “Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale”, “Disposizioni finanziarie”.

RIMBORSO FORFETTARIO AI DATORI DI LAVORO

In particolare, il Decreto ha previsto il rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico,

per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele … da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS.

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CONGEDI PARENTALI

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per conoscere tutte le altre misure urgenti adottate, consultare il testo del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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