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Violazione obbligo denuncia infortunio sul lavoro, chiarimenti INAIL

L’INAIL, con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, ha fornito chiarimenti circa la violazione dell’obbligo di denuncia infortunio e della relativa sanzione amministrativa applicabile.

Di seguito il testo integrale della circolare n. 24/2021.

  1. Premessa

A seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Inail.

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La presente circolare è stata sottoposta al parere preliminare dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in data 20 agosto 2021, acquisito anche l’avviso degli uffici competenti, ha comunicato di condividerne il contenuto e di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

  1. Obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

L’obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro ai fini dell’assicurazione obbligatoria è stabilito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nell’ambito del titolo I relativo all’assicurazione nell’Industria.

In base al comma 1 del predetto articolo 53, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti assicuranti della gestione Agricoltura regolamentata al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la quale i contributi assicurativi sono riscossi in forma unificata dall’Inps con riguardo alle persone tutelate indicate all’articolo 205 del medesimo decreto.

Dal 16 marzo 2000 per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi, per i quali in precedenza era previsto che il certificato rilasciato dal medico che presta la prima assistenza valesse anche come denuncia dell’infortunio, l’obbligo della denuncia è a carico rispettivamente del datore di lavoro e del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e dal 22 marzo 2016 deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.

I suddetti termini brevi sono previsti in quanto la legge tutela l’interesse preminente dell’assicurazione pubblica e obbligatoria a istruire nel minor tempo possibile il caso di infortunio, in modo da fornire al lavoratore le prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie dovute per legge ed erogare ai superstiti del lavoratore deceduto le prestazioni economiche spettanti, ricorrendone i presupposti.

Si ricorda che dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio (nonché la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’Inail8. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura l’obbligo della denuncia di infortunio telematica è stato stabilito dal 1° ottobre 2018.

L’obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore, in adempimento dell’obbligo stabilito dall’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

L’Inail è tenuto a istruire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio o infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro.

Nei casi suddetti, le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.

Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente via Pec o per posta in caso di constatata assenza di Pec.

Fuori dai suddetti casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede Inail), non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.

Si precisa che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

  1. Procedimento sanzionatorio

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’articolo 53, ultimo comma, del predetto decreto, in vigore fino al 14 gennaio 1994, stabiliva in caso di denuncia omessa, tardiva e incompleta la pena pecuniaria dell’ammenda.

A seguito della depenalizzazione operata dalla legge 28 dicembre 1993, n. 561, dal 15 gennaio 1994 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.

La norma sanzionatoria è quindi costituita dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge.

La misura della sanzione è stata aggiornata da diverse norme successive.

Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 in discorso è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 12419, che, come specificato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24, opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. Sono da ritenersi “sanabili” le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l’effettuazione dell’adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).

La citata circolare ministeriale ha chiarito, inoltre, che la diffida obbligatoria si applica

anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell’adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore. Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell’articolo 13 del decreto (diffida ora per allora).

Pertanto dal 27 maggio 2004 il personale ispettivo per le inadempienze rilevate applica la procedura di cui ai commi da 3 a 5 del citato articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In particolare il comma 3 prevede che il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma che, per le sanzioni non stabilite in misura fissa come quella di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 561 del 1993, è pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro. Il pagamento di tale somma (sanzione “minima”) estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Dal 25 agosto 2007, a seguito dell’estensione del potere di diffida anche al personale degli Istituti previdenziali disposta dall’articolo 4, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, la diffida obbligatoria, con ammissione al pagamento della predetta sanzione amministrativa nella misura del minimo, deve essere emessa anche dai funzionari amministrativi dell’Inail per le inadempienze da essi rilevate.

Successivamente, l’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183 nel riscrivere integralmente l’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in tema di titolarità del potere di diffida, ha confermato le attribuzioni previgenti sia agli ispettori di vigilanza che ai funzionari amministrativi degli Istituti previdenziali.

L’articolo 13, comma 4, lettera d), del predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni di cui al comma 3 del citato articolo, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sanzioni in discorso devono essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Qualora il trasgressore non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, i funzionari amministrativi dell’Inail e gli organi di vigilanza che hanno rilevato l’inadempienza e attivato il procedimento sanzionatorio devono fare immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro25, trasmettendo tutta la documentazione utile.

Il predetto Ispettorato, verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, provvederà all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fino all’eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la sanzione ridotta è di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

Si ricorda, inoltre, che le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’articolo 53 (codice tributo 907T), in base all’articolo 197 del suddetto decreto, sono versate a favore del Fondo speciale infortuni istituito presso la Cassa depositi e prestiti, amministrato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  1. Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Come specificato nella circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42, dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8128 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), istituito dall’articolo 8 del medesimo decreto, al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio.

In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa, vale a dire la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail e la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi, sempre tramite l’Inail.

Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l’Inail, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall’evento, è stata prevista un’apposita funzione del servizio che consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della denuncia di infortunio all’Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio e indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.

La funzione “converti in denuncia” è operativa dal 28 settembre 2018.

L’interesse tutelato dal citato articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni.

Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative31 ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.

Diversa è infine la destinazione dei relativi proventi.

Come specificato nella circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33, dal 17 dicembre 2019 gli organi di vigilanza preposti ai controlli sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro hanno accesso alla consultazione delle denunce di infortunio tramite l’applicazione Cruscotto infortuni.

Da quanto sopra deriva l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia e di comunicazione degli infortuni, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.

Il comma 6 dell’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce infatti che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

  1. Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative

In via preliminare si ricorda che ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come la violazione degli altri obblighi di denuncia tra cui quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 3 del medesimo decreto, è un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.

Per questa categoria di illeciti, la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia e quindi da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale.

In caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni per il quale il medico rilasci una certificazione di continuazione dell’infortunio, con prognosi che si prolunga quindi oltre i tre giorni dall’evento, la data di commissione dell’illecito (giorno successivo alla scadenza del termine) è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico di infortunio che prolunga la prognosi.

Nell’ipotesi in discorso, il datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’Inail entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio all’Inail a seguito del prolungamento della prognosi deve essere sanzionato per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’accertamento dell’illecito in caso di denuncia tardiva, si verifica con la ricezione da parte dell’Inail della denuncia stessa.

In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:

    1. la ricezione da parte dell’Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio. Poiché tali dati nell’attuale versione del servizio telematico (sia online che offline) non sono obbligatori, nel caso in cui essi manchino, la Sede competente deve assumere le iniziative idonee all’individuazione del predetto datore di lavoro o altro soggetto, qualora si verifichi l’eventualità di cui al punto successivo;
    2. la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
    3. la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

La Sede competente, qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia stessa, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera.

Come già indicato in precedenti istruzioni, per le denunce tardive le Strutture territoriali sono tenute a provvedere all’immediata contestazione e notificazione della violazione accertata, tramite la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 che costituisce il primo atto del procedimento sanzionatorio.

Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento della sanzione nella misura minima entro i termini previsti, a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Diversamente, il medesimo provvedimento produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati e, quindi, l’obbligo di corrispondere, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa in misura ridotta.

Per le denunce tardive o omesse la contestazione dell’illecito deve essere notificata a pena di decadenza entro il termine di novanta giorni dall’accertamento di cui sopra (o trecentosessanta giorni per i soggetti residenti all’estero)37, accertamento che deve comunque essere completato nel minor tempo possibile.

Alcune Strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti per conoscere se la diffida richieda delle verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione, in mancanza di notizie sull’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli infortuni superiori a tre giorni.

In merito, alla luce di quanto sopra chiarito circa l’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori in discorso, nonché dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge, che non ammette sospensione, è da escludere ogni ulteriore attività non prevista dalle norme vigenti.

Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(Fonte: INAIL)

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