L’INAIL, con circolare 18 maggio 2020 n. 21, ha fornito istruzioni operative circa la sospensione dei versamenti dei premi assicurativi anche a seguito delle modifiche operate dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) (v. anche Testo coordinato del D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Di seguito il comunicato INAIL.
La circolare riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33% o del 50%, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente.
I limiti fiscali non si applicano ai soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa, di arte o professione dopo il 31 marzo 2019 e possono beneficiare della sospensione anche tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa).
Nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Per i versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020, sono confermate tutte le categorie di soggetti già previsti, alle quali si aggiungono anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Anche in questo caso, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento, la ripresa dei versamenti è prevista in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per le federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020 n. 34), la ripresa dei versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, invece, deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Per i comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, resta ferma la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e la ripresa dei versamenti, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio”, è dal 1° maggio fino al 31 maggio 2020.
Ad integrazione della circolare n. 11 del 27 marzo 2020, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Anche in questo caso, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento, la ripresa dei pagamenti deve avvenire in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Inoltre, i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020. A rettifica della circolare n. 11 del 27 marzo 2020, restano, invece, esclusi dal differimento i premi per l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni domestici con scadenza 16 marzo 2020.
Per le imprese del settore florovivaistico, la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria è dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020, e la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.
I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni stabilite dai Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni, con versamento delle rate sospese nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese. Sono indicate le modalità di presentazione delle richieste di rateazione per debiti scaduti e per debiti correnti. Possono, inoltre, usufruire delle sospensioni delle rate mensili per il recupero agevolato dei premi sospesi, i soggetti titolari di Pat che hanno beneficiato della sospensione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.
La circolare, inoltre, precisa che sono sospesi anche versamenti richiesti per premi e accessori a seguito di denunce di iscrizione e variazione o derivanti dalla presentazione delle altre denunce periodiche obbligatorie riguardanti alcune polizze speciali. Specifica anche quali versamenti dei premi con scadenza legale predeterminata sono sospesi.
È in corso di realizzazione un apposito servizio online con cui gli interessati dovranno comunicare di aver effettuato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio.
In attesa del servizio online, per i casi urgenti costituiti soprattutto dalla sospensione delle rate mensili delle rateazioni concesse ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite pec alla sede competente.
Non appena disponibile il servizio online, la comunicazione deve essere ripresentata, anche da coloro che hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alla circolare n. 11 del 27 marzo 2020.
Sono, infine, riepilogate le specifiche disposizioni sulla proroga dei termini in materia di concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione nonché, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
(V. anche gli allegati alla circolare n. 21/2020: allegato 1 allegato 2 allegato 3 allegato 4 allegato 5).
(Fonte: INAIL)