L’INPS, con il Messaggio n. 1983 del 14 maggio 2020, ha fornito istruzioni circa l’aggiornamento dei dati del richiedente e del tutore percettori del reddito o della pensione di cittadinanza.
Ecco quanto si legge nel messaggio n. 1983/2020.
La legge istitutiva del reddito e della pensione di cittadinanza non disciplina espressamente la possibilità di modificare il titolare della prestazione o i dati anagrafici dichiarati in domanda. Nel corso del primo anno di vita della prestazione, tuttavia, è emersa in molti casi l’esigenza di aggiornare o modificare i dati anagrafici del richiedente la prestazione e/o del suo tutore, di inserire o eliminare un tutore o modificarlo ovvero di modificare il titolare della carta stessa, attribuendola – in casi di stretta necessità – a un altro membro del nucleo beneficiario. Analogamente, è emersa la necessità di aggiornare i dati relativi alla residenza del nucleo beneficiario, anche al fine di agevolare la presa in carico da parte di Comuni e Centri per l’impiego.
A tal fine, è stata rilasciata un’apposita utility che consente alle Strutture territoriali di aggiornare i dati auto-dichiarati in domanda, purché questa sia in corso di istruttoria e non sia stata oggetto di revoca o decadenza e purché non sia esaurita la durata (18 mesi) della prestazione di RdC/PdC. Le variazioni possibili sono le seguenti:
– la variazione delle generalità, ovvero dei dati anagrafici del richiedente la carta e del tutore, ove presente;
– la variazione dello stato di cittadinanza e del luogo di residenza del richiedente;
– la variazione degli estremi del documento di riconoscimento, ovvero dei dati del documento di riconoscimento del richiedente e/o del tutore, ove presente;
– la variazione dei recapiti per le comunicazioni (dati di domicilio, e-mail e telefono cellulare).
Si fa presente che l’aggiornamento dei dati anagrafici del richiedente e/o del tutore, l’indicazione di un nuovo titolare della carta (richiedente) tra i membri del nucleo, la sostituzione (o la nomina o il venir meno) di un tutore comportano in ogni caso la generazione e il rilascio di una nuova carta da parte di Poste Italiane.
Tutte le modifiche potranno essere richieste presso le Strutture territoriali Inps, anche tramite PEC, previo possesso di idonea documentazione, ovvero di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e di ogni altra documentazione che attesti la necessità di modifica dei dati (ad esempio, provvedimento di nomina di un tutore), dichiarati all’atto della domanda o intervenuti successivamente (ad esempio, modifica del codice fiscale e/o del nome e cognome del richiedente).
(Fonte: INPS)