Advertisement

Sono in arrivo 300 euro di aiuti ai datori di lavoro non autosufficienti per pagare la badante, per sostituire la collaboratrice domestica che va in maternità oltre alla proroga delle prestazioni Covid per colf, badanti e baby sitter. Sono queste le misure in favore dei datori di lavoro contenute nel nuovo Regolamento Cassacolf che prevede rimborsi fino a 3600 euro a partire dal 1° luglio 2021.

Il nuovo contratto ha previsto inoltre l’aumento dei contributi per badanti e collaboratori da versare a Cassacolf dal 1° gennaio 2021.

Il nuovo Regolamento per gli aiuti a i datori di lavoro per ottenere l’aiuto per pagare badante e/o colf  stabilisce nello specifico quanto segue:

Articolo 8 (Prestazioni)
8.1 RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE DEL DATORE DI LAVORO

CAS.SA.COLF rimborsa ai datori di lavoro domestico (di seguito denominato anche richiedente o assicurato) con patologie certificate di non autosufficienza permanente, le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze.

Advertisement

Di seguito i dettagli della prestazione:

8.1.1 CONDIZIONI
  1. Almeno un anno di contribuzione in favore della Cassa ai sensi dell’Art 53 del CCNL ai sensi dell’art. 7.1 del presente Regolamento;
  2. Il richiedente, al momento dell’iscrizione alla Cassa, non deve aver compiuto il sessantasettesimo anno di età anagrafica;
  3. La prestazione può essere richiesta a qualsiasi età del richiedente, fatto salvo quanto previsto all’Art. 5, 6 e 7 comma 2 del presente regolamento;
  4. La prestazione, verrà erogata, qualora al momento dell’iscrizione alla cassa, il richiedente non fosse già in uno stato di permanente non autosufficienza pregressa.
8.1.2 COMMISSIONE DI VERIFICA

CAS.SA.COLF, per la suddetta prestazione, incaricherà un medico con specifica esperienza che analizzerà le richieste pervenute, e si pronuncerà sulla base della documentazione prodotta in merito allo stato di non autosufficienza permanente del richiedente. CAS.SA.COLF si riserva la facoltà di richiedere la cartella clinica e ogni altra documentazione probatoria in originale.

 8.1.3 CAUSALI RIMBORSABILI

La prestazione viene erogata in conseguenza di qualsiasi evento si verifichi e che causi uno stato di non autosufficienza permanente del richiedente.

8.1.4 MASSIMALI DI RIMBORSO

Per la presente garanzia il massimale è di 300,00 € al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi. Tale prestazione non è ripetibile

8.1.5 DEFINIZIONI

Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza permanente il richiedente che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo parte degli atti elementari di vita quotidiana:

  • Lavarsi
  • Vestirsi e svestirsi
  • Andare al bagno e usarlo
  • Spostarsi
  • Continenza
  • Nutrirsi

Per ogni attività viene constatato il grado di autonomia del richiedente nel suo compimento ed assegnato un punteggio secondo il questionario di valutazione funzionale allegato al presente regolamento (allegato A). Lo stato di non autosufficienza permanente viene riconosciuto quando la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti (per la definizione del punteggio si veda il seguente “Questionario di valutazione).

8.1.6 DENUNCIA, ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente, il richiedente e/o altra persona che lo rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento a CAS.SA.COLF, allegando alla richiesta il “questionario di valutazione “ compilato dal medico curante che attesti la perdita di autosufficienza permanente integrato da una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza, unitamente alla documentazione in possesso del richiedente necessaria per la valutazione degli stati patologici da cui è affetto. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – da intendersi come data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di CAS.SA.COLF che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni.

CAS.SA.COLF si riserva di richiedere al richiedente informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, attivando, se del caso, visite svolte da propri medici fiduciari. Ultimati i controlli medici, la Cassa comunica per iscritto al richiedente, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza permanente.

8.1.7 DECORRENZA

Ove venisse accertato il diritto alla prestazione in favore del richiedente da parte di CA.SA. COLF, questa decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

8.2 RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI MATERNITÀ DELLA LAVORATRICE

In caso di maternità della lavoratrice già assunta e di necessità di sostituzione della medesima, CAS.SA.COLF rimborsa ai i datori di lavoro domestico le spese documentate sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori assunti in sostituzione.

8.2.1 CONDIZIONI
  1. Almeno un anno di contribuzione in favore della Cassa ai sensi dell’Art 53 del CCNL ai sensi dell’art. 7.1 del presente Regolamento;
  2. Il richiedente, al momento della richiesta, deve presentare la documentazione che attesti l’avvenuta assunzione del lavoratore sostituto (lettera di assunzione, denuncia di instaurazione rapporto INPS, prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale INPS).
8.2.2 MASSIMALI DI RIMBORSO

Per la presente garanzia il massimale è di 300,00 € annui per ogni lavoratore assunto in sostituzione.

Per tutte le altre informazioni consultare il Regolamento disponibile cliccando sul link.

INFORMAZIONI UTILI

1 Che cosa è Cassacolf?

È lo strumento del Ccnl domestico che offre ai lavoratori e ai datori del comparto prestazioni assistenziali sanitarie e assicurative, integrative e aggiuntive rispetto all’offerta pubblica. Dal 1° luglio sono entrate in vigore nuove prestazioni dedicate alle famiglie, contemplate in un regolamento ad hoc che va ad aggiungersi al regolamento ordinario per le prestazioni ai lavoratori e a quello approvato in piena emergenza sanitaria per le prestazioni Covid-19 dedicate a colf, badanti e baby sitter in regola, che sono state prorogate fino al 31 ottobre 2021.

2 Chi può iscriversi alla Cassa?

Devono iscriversi alla Cassacolf tutti i lavoratori e i datori che applicano il Ccnl del settore domestico e sono in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale (codice F2).

3 Chi deve versare i contributi?

Il versamento deve essere fatto dal datore di lavoro con le stesse modalità e i tempi della scadenza dei contributi previdenziali: devono quindi essere versati insieme ai contributi Inps. Nel bollettino PagoPa dovrà essere inserito il codice F2 nella casella C.Org., mentre nel campo Contr.org. il contributo orario di 0,06 euro moltiplicato per ogni ora lavorata (di cui 0,02 euro a carico del lavoratore e 0,04 euro a carico del datore di lavoro). Ad esempio, se nel trimestre il lavoratore domestico ha lavorato 95 ore, l’importo dei contributi Cassacolf da inserire sarà di 5.70 euro (95 ore moltiplicato per 0.06 euro). Attenzione: per inserire il contributo di assistenza contrattuale, il datore di lavoro dovrà riprodurre un nuovo PagoPa tramite il sito dell’Inps https://serviziweb2.inps.it/ PagamentiBollettiniLD/ accessoUtente.do.

4 Quali sono i requisiti per accedere alle prestazioni?

Il requisito principale per accedere alle prestazioni Cassacolf è la regolarità contributiva, che cambia in base al tipo di prestazione. Per quelle ordinarie dirette ai lavoratori o ai datori serve il versamento con continuità dei 4 trimestri precedenti o comprensivo del trimestre durante il quale si è verificato l’evento, per un importo non inferiore a 25 euro. Solo per il contributo per la non autosufficienza riservato ai datori, è necessario al momento della prima iscrizione alla Cassacolf di essere under 67 e di non avere una pregressa condizione di non autosufficienza. Per le indennità Covid-19 la Cassacolf richiede solo il versamento di almeno due trimestri, per un totale non inferiore a 8 euro.

5 Quali sono le nuove prestazioni alle quali ha diritto un datore di lavoro domestico?

Un rimborso del costo della badante o di altre spese per l’assistenza, per un totale di 3600 euro all’anno (300 euro per 12 mesi consecutivi) per i datori di lavoro che diventano non autosufficienti e che al momento dell’iscrizione avevano meno di 67 anni. A questo si aggiunge un rimborso di 300 euro per chi ha sostenuto il costo di un sostituto in caso di maternità della domestica titolare.

6 Il requisito dei 67 anni non raggiunti al momento dell’iscrizione a Cassacolf è previsto per l’anziano o per chi eventualmente ha assunto l’assistente familiare (ad esempio un figlio)?

Il potenziale beneficiario della prestazione è esclusivamente il datore di lavoro domestico effettivo.

7 Come si chiedono gli aiuti a Cassacolf?

La domanda si presenta direttamente a Cassacolf compilando la modulistica disponibile sul sito www.cassacolf.it. L’invio del modulo e dei documenti va fatto per email a pratiche@cassacolf.it per le prestazioni spettanti ai lavoratori, pratichedatori@cassacolf.it per le prestazioni spettanti al datore di lavoro. Se si tratta del pacchetto Covid, l’indirizzo è pratichecovid@cassacolf.it.

(Fonte: Cassacolf)

Advertisement