L’ultimo provvedimento della normativa emergenziale è in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi e consiste, come noto, nell’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni previdenziali separate dell’INPS (v. Messaggio n. 2761 del 29.07.2021) o delle Casse previdenziali.
A tal fine, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo ad hoc con una dotazione di 2,5 milioni di euro.
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ESONERO
Per accedere a tale agevolazione è necessario il possesso da parte del richiedente di alcuni requisiti (v. anche D.I. 17 maggio 2021), come avere “un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a € 50.000”, oltre che un caldo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020, non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Attualmente la domanda per ottenere l’esonero parziale deve essere inoltrata dai professionisti e dai lavoratori autonomi entro il prossimo 30 settembre, come indicato dal’INPS nel Messaggio n. 2761 del 29.07.2021, mentre nel decreto interministeriale era prevista inizialmente la data del 31 luglio 2021.
PROFESSIONISTI CON CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE
Invece per i professionisti che versano i loro contributi alle casse di previdenza privata, il termine previsto per presentare la domanda è fissato al 31 ottobre 2021, come per esempio la Cassa Forense. Quest’ultima, al riguardo, ha precisato che gli avvocati interessati dovranno presentare la domanda per via telematica entro e non oltre il 31.10.2021. Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di invalidità.
Per questa categoria di professionisti, le condizioni per ottenere l’esonero sono:
a) aver conseguito nell’anno d’imposta 2019 un reddito professionale non superiore ai 50.000,00 euro;
b) aver subito un calo di fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019;
c) essere in regola con il pagamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: carta d’identità valido e codice fiscale.
ALTRE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI
L’esonero contributivo spetta anche alle seguenti categorie di professionisti:
a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;
b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;
c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
CRITERI PER IL CALCOLO DEL REDDITO PROFESSIONALE
CASSE PRIVATE
Per i professionisti iscritti alle Casse private (D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. n. 103/96) il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. E sul punto il ministero del Lavoro, con Nota. 29 luglio 2021 n. 6921 in risposta ha chiarito che “l’esonero è riferito ai contributi versati nel 2021 sia a titolo di contribuzione minima per detto anno sia a saldo per i contributi parametrati ai redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021”.
GESTIONI SPECIALI INPS
Per i professionisti, artigiani e commercianti iscritti alla Gestione Speciale INPS, invece, il reddito va individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.
Mentre coloro che sono iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche, entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.
CONDIZIONI
Per usufruire dell’esonero i soggetti sopra indicati:
non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione di contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità (art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015);
non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, L.n. 222/1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di assistenza e previdenza obbligatoria (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996) a ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato
DIFFERIMENTO VERSAMENTO CONTRIBUTI
L’INPS, con il Messaggio n. 2731 del 27.07.2021, relativamente alla Gestione artigiani e commercianti, ha reso noto il differimento al 15 settembre 2021 e senza maggiorazione, dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali che andranno a scadere dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021.