L’INPS, con la Circolare n. 52 del 09 aprile 2020, ha fornito ulteriori delucidazioni circa la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già precedentemente regolata dalla Circolare n. 37 del 12 marzo 2020
Premessa
Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ha previsto interventi aventi ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei territori dei comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; analogamente, il suddetto decreto ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il settore turistico-alberghiero nell’intero territorio dello Stato.
L’Istituto ha fornito indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica in trattazione, con la Circolare n. 37 del 12 marzo 2020 (con Allegato n 1 e Allegato n. 2, che si intende integralmente richiamata ad eccezione degli adeguamenti operati con la presente circolare. In particolare, rimane vigente quanto previsto dall’articolo 5 delDecreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativamente ai Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.
Ciò premesso, si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Sul piano generale, il medesimo decreto – entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socioeconomico nazionale, ha integrato e/o modificato le previsioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alle misure previste dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con particolare riferimento agli interventi concernenti la sospensione degli adempimenti di natura contributiva.
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Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
L’articolo 61, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020, vale a dire la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ai soggetti di seguito riportati:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Si rappresenta che, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (cfr. “federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche” di cui all’articolo 61, comma 2, lettera a), primo periodo), in quanto destinatarie di una disposizione specifica contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 61, è previsto un più lungo termine di sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020 (anziché dal 2 marzo al 30 aprile 2020).
Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
1.1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 61 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del Decreto MEF 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 (e fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.
Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione di cui all’articolo 61, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto sia le note di rettifica.
Per completezza, si rammenta che, per espressa previsione legislativa, per le medesime imprese resta ferma l’applicazione delle disposizioni concernenti gli adempimenti di natura tributaria emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.
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Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
L’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Al riguardo, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, con nota prot. n. 2994 del 25 marzo 2020, ha confermato che la predetta disposizione è applicabile anche ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo indicato dalla norma. Per quanto attiene alla proroga della scadenza dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020, prevista dall’articolo 60 del citato decreto-legge, si rimanda a quanto precisato nel successivo paragrafo 9.
Si precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato.
Ciò a differenza di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 – come integrato dalle disposizioni dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 – che dispone altresì la sospensione dei termini relativi agli adempimenti informativi.
Conseguentemente, si evidenzia che la sospensione di cui al presente paragrafo non si applica al termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, del citato decreto-legge non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Anche per questa fattispecie la sospensione trova applicazione con riferimento ai versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, nonché alle note di rettifica.
Si evidenza che, ai fini della puntuale individuazione dei soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti.
Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno fornite all’esito delle predette interlocuzioni, con successivo messaggio.
Da ultimo, si sottolinea che, anche per i medesimi soggetti, resta ferma l’applicazione delle disposizioni concernenti gli adempimenti di natura tributaria emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.
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Quote a carico dei lavoratori
Sul piano generale, si rammenta che è applicabile alla sospensione contributiva introdotta dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18/2020 in epigrafe l’impianto normativo vigente e le disposizioni amministrative emanate nel tempo in ipotesi di calamità naturali, fin dal 2008 (cfr. la circolare n. 106 del 4 dicembre 2008) e richiamate da ultimo – con specifico riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta dal decreto-legge n. 9/2020 – con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020.
Nello specifico, pertanto, si ribadisce che la sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti dagli articoli 61 e 62 del citato decreto-legge n. 18/2020, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori.
Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.
Con riferimento all’ipotesi in cui sia stata operata la trattenuta a carico del lavoratore, con nota prot. 2839 del 20 marzo 2020, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, sentita la competente Struttura tecnica ministeriale, “in considerazione dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza nel quale si è addirittura dato corso, proprio per l’imponenza dell’emergenza, ad un innalzamento del deficit programmato con l’Unione europea e da questa autorizzato”, ha ritenuto di riponderare il parere espresso in precedenza, senza riserve tecniche e di merito sul punto (cfr. il punto 1, ultimo capoverso, della circolare n. 37/2020), affermando che la sospensione contributiva de qua debba essere riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenute.
Pertanto, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha concluso che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla presente circolare – e altresì quelli disciplinati dall’Istituto con la circolare n. 37/2020 – comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ciò premesso, deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
Le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, paragrafo 1, si intendono in tal modo adeguate (cfr. il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020).
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Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 6, tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 3.
A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).
Per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione della gestione).
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Modalità di sospensione
5.1 Aziende con dipendenti
Alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, lettere da b) a r),del decreto-legge n. 18/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione (c.a.) “7L”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Il c.a. “7L” verrà attribuito anche ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, di cui alla seconda parte della lettera a) dell’articolo 61, comma 2, del suddetto provvedimento normativo.
L’operazione di cui sopra è analoga a quanto già posto in essere nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator (cfr. il paragrafo 3.1, secondo periodo, della circolare n. 37 del 12 marzo 2020).
Per quanto riguarda i soggetti elencati nella prima parte dell’articolo 61, comma 2, lettera a), ovvero le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, si osserva che, in base al successivo comma 5, essi beneficiano della sospensione, di cui al medesimo comma, fino al 31 maggio 2020; pertanto, le matricole accese soltanto nei confronti di questi ultimi soggetti saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7M”, che assume il nuovo significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
I suddetti codici di autorizzazione verranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale.
Le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 sono riportate nell’allegato n. 1 alla presente circolare.
Pertanto, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche).
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020 (e da febbraio 2020 ad aprile 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”; le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche utilizzeranno il codice causale di nuova istituzione “N968”, avente il significato di “Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N969”, che assume il significato di “Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2”; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
5.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro – durante il periodo di sospensione – debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
5.2 Artigiani e commercianti
Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel periodo di sospensione di cui all’articolo 61 del citato decreto-legge non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
La sospensione opera, invece, per i soggetti che svolgono attività rientranti nell’elenco di cui al comma 2, lettere da a) a r), dell’articolo 61, nonché nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 62, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto.
5.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato:
- articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 – soggetti che svolgono le attività indicate dalle lettere da a) a r) escluso quanto previsto all’alinea seguente – (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
- articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 – federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche – (scadenza legale degli adempimenti e versamenti nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
- articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 – soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge – (scadenza legale dei versamenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020):
- compensi erogati nei mesi di febbraio 2020: risulta sospeso il versamento della contribuzione dovuta.
Per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25,avente il nuovo significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020”.
Per i soggetti di cui all’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 26, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 31 maggio 2020”.
Il flusso Uniemens andrà compilato con le indicazioni sopra riportate per i parasubordinati impiegati presso il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Per i soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 27, avente il significato di: “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2. Validità dal l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020”.
Si ricorda che, come illustrato nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 24, avente il significato di “Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020”.
Inoltre, resta confermato che, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo 61 e dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, secondo quanto precisato ai precedenti paragrafi 1.1 e 2.
5.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
Alle posizioni contributive relative alle aziende agricole la cui attività rientra tra quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, (cfr. l’allegato n. 1 alla presente circolare) sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, articolo 61, comma 2”. Il suddetto codice sarà attributo altresì, alle aziende ricomprese tra quelle turistico/ricettive di cui all’articolo 8, del decreto-legge n. 9/2020.
Per le predette aziende, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e i versamenti relativi alla contribuzione del terzo trimestre 2019 aventi scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020, dall’articolo 60 del decreto-legge n. 18/2020.
Alle posizioni contributive relative ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”. La sospensione per tali posizioni riguarda i versamenti relativi alla contribuzione del terzo trimestre 2019 aventi scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020, dall’articolo 60 del decreto-legge n. 18/2020.
Ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 3.4, “Aziende agricole assuntrici di manodopera”, della circolare n. 37/2020, si rende noto che alle posizioni contributive relative ai soggetti di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”.
I codici di autorizzazione sopraindicati saranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale e potranno essere visualizzati sul Cassetto previdenziale delle aziende agricole.
Si evidenzia che la sospensione opera anche in riferimento ai versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, secondo quanto precisato ai precedenti paragrafi 1.1 e 2.
5.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Nel periodo di sospensione di cui agli articoli 61, comma 2, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.
La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, secondo quanto precisato ai paragrafi 1.1 e 2.
5.6 Sospensione dei versamenti contributivi dei datori di lavoro domestico ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Con l’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 è stata prevista una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico con cui è stata disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.
Nell’arco temporale indicato dal citato decreto-legge giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
5.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
In ragione dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, anche ai datori di lavoro e ai committenti, così come confermato dall’ l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali con la citata nota prot. n. 2994 del 25 marzo 2020, si precisa che la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi di detto articolo 62 si estende alle aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica. Al riguardo, si chiarisce altresì quanto segue in ordine alla mancanza nel flusso di denuncia, da compilare per il periodo oggetto di sospensione contributiva, dei campi sospensione per le gestioni Credito ed ENPDEP.
Le Aziende dovranno compilare, con riferimento al periodo indicato, gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito e, ove prevista, anche quelli per la gestione ENPDEP, anche in assenza dei rispettivi campi dove indicare che gli stessi sono sospesi.
Nelle more dell’implementazione del tracciato con tali elementi, sarà cura di questo Istituto provvedere ad escludere i contributi dichiarati dall’alimentazione dell’Estratto Conto Amministrazione, per il periodo di applicazione della sospensione.
In ordine a quanto disposto dall’articolo 62, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020, si rinvia per gli adempimenti e per i versamenti relativi alle contribuzioni minori a quanto precisato ai precedenti paragrafi 2 e 5.1, nonché, per le relative scadenze, al paragrafo 6.
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Modalità di recupero dei contributi sospesi ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 9/2020 e, altresì, per i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. elencazione di cui al precedente paragrafo 1 della presente circolare) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa dei versamenti della contribuzione sospesa è stata disciplinata come segue.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati – in applicazione del combinato disposto delle predette previsioni normative – senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Si sottolinea, al riguardo, che per effetto della novella normativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Con specifico riferimento, di contro, alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alla lettera a), primo periodo, comma 2, dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, si rappresenta che gli adempimenti e i versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in trattazione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Infine, con riferimento ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi dell’articolo 62 del decreto-legge n. 18/2020, i medesimi dovranno essere effettuati – in applicazione del disposto di cui al comma 5 dell’articolo 62 del medesimo decreto-legge – senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
In proposito verranno fornite successive istruzioni.
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Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione
L’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 sospende i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps.
La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
L’articolo 68, comma 3, differisce al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. rottamazione ter), nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (riapertura dei termini per la c.d. rottamazione ter), e quello del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. saldo e stralcio).
Inoltre, l’Istituto sospenderà fino alla data del 31 maggio 2020 l’emissione di avvisi di addebito e la notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
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Verifica della regolarità contributiva a fini DURC
L’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, al comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, che si intende integralmente richiamato, sono state fornite indicazioni operative in ordine all’applicazione della norma.
Si ribadisce, pertanto, che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Si specifica inoltre che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’intento di evitare disparità di trattamento, nell’ottica di una lettura dell’articolo 103, comma 2, orientata a garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis del prolungamento di efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare, ha specificato che, nelle ipotesi di assenza di un Documento Durc On Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti “a quella data come presupposto del positivo rilascio”.
In particolare, tenuto conto che i primi Durc On Line interessati dalla previsione normativa di cui all’articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019, e considerato il periodo di validità del Durc On Line, pari a 120 giorni dalla data della richiesta, e la circostanza che la verifica deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, quest’ultima dovrà considerare le irregolarità maturate fino al 31 agosto 2019.
Per le indicazioni operative riferite alla gestione di tali richieste, si rinvia integralmente ai contenuti del messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020.
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Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020
L’articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, rubricato “Rimessione in termini per i versamenti”, stabilisce che “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.
In attuazione di questa norma, tutti i versamenti con data scadenza 16 marzo 2020 sono stati automaticamente differiti al 20 marzo 2020. La misura riguarda i versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro, pubblici e privati, relative ai periodi retributivi di febbraio 2020; i versamenti relativi alle dichiarazioni di manodopera agricola relative al terzo trimestre 2019 e quelli della contribuzione dovuta dai committenti per il mese di febbraio 2020.
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Ulteriori disposizioni rilevanti ai fini contributivi
Con riferimento ai versamenti relativi alla contribuzione volontaria riferita al quarto trimestre 2019 (periodo ottobre – dicembre 2019), con scadenza al 31 marzo 2020, il suddetto termine si intende prorogato d’ufficio.
Da ciò consegue che i versamenti, da effettuarsi con le consuete modalità, saranno ritenuti validi se pagati entro il termine del 31 maggio 2020.
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Istruzioni contabili
L’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 9/2020, pertanto è stata variata la denominazione del codice causale “N967”. Di conseguenza, verrà opportunamente ridenominato il conto GPA00134, ad esso abbinato nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020.
Per quanto riguarda i contributi sospesi, evidenziati nelle denunce Uniemens con i codici elemento “N968” e “N969”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 5.1 della presente circolare, devono essere imputati rispettivamente ai conti di nuova istituzione GPA00135 e GPA00136.
Il programma di ripartizione della procedura “gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico e delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.
Nell’Allegato 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
(Fonte: INPS)