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L’INPS, con la Circolare n. 98 del 08.07.2021, ha fornito indicazioni su Brexit  e la fine del periodo di transizione e la relativa normativa applicabile per ammortizzatori sociali, scambi commerciali, cooperazione e coordinamento della sicurezza sociale.

Di seguito il testo integrale della circolare n. 98/2021.

INDICE

Premessa

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1.Quadro normativo di riferimento. Accordo di recesso (WA). Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)

2.Ambito di applicazione soggettivo dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)

  1. Prestazioni di disoccupazione
  2. Prestazioni familiari
  3. Prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro
  4. Collaborazione amministrativa. Scambio di informazioni e Sistema EESSI

 

Premessa

Come illustrato nella Circolare n. 53 del 06.04.2021, il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è stato realizzato in una prima fase da un accordo, detto appunto Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement, di seguitoWA), firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, a seguito della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020. Il WA ha previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato ad essere applicato al Regno Unito il diritto dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale. Per tale periodo transitorio, le disposizioni operative applicabili fino al 31 dicembre 2020 sono state indicate con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020.

Successivamente, al termine del periodo transitorio, in data 24 dicembre 2020, le Parti hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, di seguito TCA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020.

Il TCA dispone che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination, di seguito PSSC), costituente parte integrante del medesimo TCA, e delle relative disposizioni di applicazione contenute nell’Allegato SSC-7 del medesimo PSSC.

Il TCA è stato ratificato dall’Unione europea in data 29 aprile 2021 ma le Parti hanno convenuto di applicare il TCA in via provvisoria già dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine successivamente prorogato al 30 aprile 2021 con decisione n. 1 del 23 febbraio 2021 del Consiglio di partenariato, istituito dal TCA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 68 del 26 febbraio 2021.

Tanto premesso, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni operative in materia di ammortizzatori sociali in applicazione delle disposizioni dei suddetti accordi.

  1. Quadro normativo di riferimento. Accordo di recesso (WA). Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)

Il WA, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, ha previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale hanno continuato a trovare applicazione nei rapporti tra le Parti i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. A integrazione di quanto indicato nella circolare n. 16/2020, si precisa che il WA continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, anche dopo il 31 dicembre 2020. In particolare, il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data. Di conseguenza, il TCA e il PSSC, che di esso fa parte, si applicano di regola a fattispecie non coperte dal WA.

Il TCA costituisce dunque la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, una volta esauriti gli effetti giuridici del WA.

Per la definizione del quadro istituzionale generale del TCA si rinvia alla circolare n. 53/2021, paragrafo 1.

Con specifico riferimento alla materia della sicurezza sociale trova rilievo applicativo il PSSC, che, insieme ai relativi allegati, costituisce parte integrante del TCA. Il PSSC è composto da 71 articoli. L’articolo SSC.70, rubricato “Clausola di temporaneità”, al paragrafo 1, detta regole precise con riguardo alla durata, disponendo: “Il presente protocollo cessa di applicarsi quindici anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo”. Il successivo paragrafo 2 ulteriormente specifica: “Almeno 12 mesi prima che il presente protocollo cessi di applicarsi a norma del paragrafo 1, una delle parti notifica all’altra parte la propria intenzione di avviare i negoziati al fine di concludere un protocollo aggiornato”. L’articolo SSC.71, rubricato “Disposizioni per la fase successiva alla denuncia”, fa salvi i diritti delle persone assicurate basati su periodi maturati, fatti o situazioni intervenuti prima che il PSSC cessi di applicarsi, prevedendo altresì che: “[…] Il consiglio di partenariato può stabilire in tempo utile ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria prima che il presente protocollo cessi di applicarsi”.

Tutto ciò premesso, come già indicato nella citata circolare n. 53/2021, nelle materie a cui si estende il campo di applicazione del Protocollo, ai sensi dell’articolo SSC.7, rubricato “Totalizzazione dei periodi”, continuano a trovare attuazione le disposizioni dell’Istituto in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.

  1. Ambito di applicazione soggettivo dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC)

Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo del TCA e del PSSC, che di esso fa parte, si ribadisce che i principi fondamentali fissati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, anche a periodi assicurativi, fatti o situazioni che si verificano successivamente alla data del 31 dicembre 2020, purché si verta nell’ambito delle materie coperte dal Protocollo.

Si ribadiscono di seguito le disposizioni più significative da cui emerge il quadro appena delineato, già richiamate dalla circolare n. 53/2021.

Il Titolo I, della Rubrica Quarta del TCA, recante “Coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata”, dispone all’articolo Ch.SSC.2, rubricato “Soggiorno legale”, che: “1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica alle persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito.

  1. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati i diritti a prestazioni in denaro relativi a precedenti periodi di soggiorno legale delle persone di cui all’articolo SSC.2 [Ambito di applicazione personale] del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale”.

Inoltre, all’articolo Ch.SSC.3, rubricato “Situazioni transfrontaliere”, è previsto che1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica solo alle situazioni che insorgono tra uno o più Stati membri e il Regno Unito.

  1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non si applica alle persone le cui situazioni sono confinate sotto tutti gli aspetti al Regno Unito o agli Stati membri”.

È di tutta evidenza dunque che l’ambito di applicazione soggettivo del PSSC risulta essere più esteso rispetto a quello del WA, essendo destinato non solo ai cittadini comunitari e britannici, ma, ai sensi dell’articolo SSC.2, a tutte le “persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti”.

Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo del WA si sottolinea che lo stesso risulta dal combinato disposto degli articoli 10, 30, 31, 32 e 39 dell’accordo medesimo e ricomprende i cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché i loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell’Unione europea e/o che risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell’Unione europea (cfr. la circolare n. 16/2020, paragrafo 2.1). Di conseguenza, le persone che rientrano nel campo di applicazione del WA continuano, anche dopo il 31 dicembre 2020, a beneficiare della piena applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

Come ricordato dalla circolare n. 53/2021 e indicato al paragrafo 2.1 della circolare n. 16/2020, le disposizioni del WA si sarebbero applicate altresì, ai sensi dell’articolo 33, ai cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera, purché tali Paesi avessero concluso accordi specifici rispettivamente con il Regno Unito, applicabili ai cittadini dell’Unione europea, e con l’Unione europea, applicabili ai cittadini del Regno Unito. In data 15 dicembre 2020, l’Unione europea ha concluso accordi corrispondenti con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito, mentre il Regno Unito aveva già concluso, in data 28 gennaio 2020, accordi corrispondenti con i medesimi Paesi, applicabili ai cittadini dell’Unione europea.

Premesso quanto sopra, il Comitato misto, istituito dal WA, ha adottato la decisione n. 2 del 17 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 443 del 30 dicembre 2020) con la quale ha stabilito che, dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del WA si applicano anche ai cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera.

Per i casi non coperti dal WA, i cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera rientrano di regola nel campo di applicazione del TCA, in quanto quest’ultimo, ai sensi dell’articolo Ch.SSC.2, si applica a tutte le persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Ai cittadini dei Paesi terzi si continua ad applicare il WA, purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1231/2010 (cfr. la circolare n. 51 del 15 marzo 2011). Il PSSC si applica anche ai cittadini dei Paesi terzi che, a partire dal 1° gennaio 2021, siano soggiornanti legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, anche se divenuto Paese terzo.

  1. Prestazioni di disoccupazione

Le prestazioni di disoccupazione rientrano nel campo di applicazione del PSSC al Capo 6 composto dagli articoli SSC.56 e SSC.57.

Il primo articolo stabilisce che l’istituzione competente di uno Stato la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi siano considerati periodi di assicurazione se maturati ai sensi della legislazione applicabile.

L’applicazione della precedente disposizione è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:

(a) periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,

(b) periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, o

(c) periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

L’articolo SSC.57 del PSSC stabilisce, invece, che se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull’importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da essa percepito esclusivamente sulla base dell’ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente. Se la legislazione applicata dallo Stato competente prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l’importo della prestazione e la persona interessata era soggetta alla legislazione di un altro Stato per l’intero periodo di riferimento o per parte di esso, lo Stato competente prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l’ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

  1. Prestazioni familiari

Si fa presente che il PSSC esclude dal proprio ambito di applicazione materiale le prestazioni familiari (cfr. l’art. SSC.3, par. 4, lett. g).

Di conseguenza a fare data dall’entrata in vigore del PSSC, nei rapporti tra Italia e Regno Unito troverà applicazione la normativa nazionale sulle prestazioni familiari e quindi, per l’Italia, quanto previsto dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in relazione ai Paesi terzi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o Accordi bilaterali in materia di prestazioni familiari.

Per quanto riguarda le richieste di prestazioni supplementari per orfani previste dalla legislazione britannica, il cui diritto è basato sul periodo di attività lavorativa svolto dal genitore (deceduto) e che fino al 31 dicembre 2020 veniva riconosciuto in base alle regole di coordinamento previste dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 883/2004, le medesime sono garantite ai soggetti a cui si applica il WA.

Per i soggetti a cui si applica il PSSC saranno fornite successive indicazioni sul riconoscimento di tali prestazioni da parte del Regno Unito.

Si ricorda inoltre che il WA continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione anche dopo il 31 dicembre 2020. Pertanto, continua ad applicarsi la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale (regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009) ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data.

Al contrario, il TCA e il PSSC, che di esso fa parte, si applicano alle persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, non coperte dal WA.

  1. Prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro

L’ambito di applicazione materiale del PSSC prevede le prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro (cfr. l’art. SSC.3, par.1, lett. a) e b).

Si ricorda inoltre che, come anticipato al paragrafo 1, ai sensi dell’articolo SSC.7 del PSSC continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni previdenziali italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. Come già previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’articolo SSC.7 del PSSC, rubricato “Totalizzazione dei periodi”, dispone che: “[…] l’istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza:

(a) l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;

(b) l’ammissione al beneficio di una legislazione; o

(c) l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l’esenzione dalla medesima”.

Ne consegue che, in base a tale disposizione, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in argomento, sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti dall’attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia, sia per i destinatari del WA che per i destinatari del PSSC.

Infatti, per il riconoscimento di tali prestazioni ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione del WA, continueranno ad applicarsi le specifiche disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo III del regolamento (CE) n. 987/2009, essendo fatto salvo il principio di totalizzazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. la circolare n. 87 del 2 luglio 2010).

  1. Collaborazione amministrativa. Scambio di informazioni e Sistema EESSI

Come esposto nella circolare n. 53/2021, l’articolo 34 del WA, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, ha previsto che il Regno Unito partecipi al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI- Electronic Exchange of Social Security Information (cfr. la circolare n. 16/2020, paragrafo 2.2). Analoga disposizione non si rinviene nel PSSC, che prevede per le istituzioni un obbligo di reciproca assistenza, di informazione e di cooperazione (cfr. l’art. SSC.59 del PSSC, rubricato “Cooperazione”).

Anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, conformemente all’articolo SSC.60 del PSSC, rubricato “Trattamento dei dati”, gli Stati, comunque, devono impiegare, progressivamente, le nuove tecnologie per lo scambio, l’accesso e il trattamento dei dati richiesti per l’applicazione del PSSC. L’Allegato SCC-7, che detta le norme di attuazione del PSSC, all’articolo SSCI.4, nell’attribuire al Comitato specializzato il compito di definire in concreto le modalità di scambio, ha previsto al paragrafo 2 che “la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene, previa approvazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale”. Qualora ciò non sia possibile, le modalità saranno definite caso per caso, privilegiando comunque, per quanto possibile, “la via elettronica” (cfr. l’art. SSCI.4, paragrafo 3, dell’Allegato SCC-7).

Premesso quanto sopra, considerato che il Regno Unito si è dichiarato EESSI ready a far data da gennaio 2020, per lo scambio di informazioni con il Regno Unito le Strutture territoriali, fino a nuove disposizioni, dovranno continuare a utilizzare le attuali modalità operative in conformità a quanto stabilito dal messaggio n. 3040 del 4 agosto 2020, anche al fine di verificare l’applicabilità del WA ovvero del PSSC.

(Fonte: INPS)

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