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Può capitare, durante lo svolgimento del contratto a termine, che il lavoratore sia costretto ad assentarsi per malattia. In questo caso è prevista una normativa specifica sia per quanto riguarda la durata del periodo tutelato, che per il calcolo della relativa indennità economica.

La normativa è quella contenuta nell’art. 5 del D.L. n. 463/1983, convertito con modifiche in L.n. 638/1983, cui si aggiungono le precisazioni fornite dall’INPS con la Circolare n. 136 del 25.7.2003.

Ai lavoratori a termine quindi l’indennità di malattia viene corrisposta per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio dell’evento morboso (e comunque nel limite massimo di 180 giorni per ciascun anno solare). Tale indennità viene erogata:

  • dal datore di lavoro per il numero di giornate effettivamente prestate dal lavoratore alle proprie dipendenze;

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  • dall’INPS per le giornate eccedenti comunicate dal datore di lavoro.

Giova precisare che nel calcolo del periodo lavorato vanno inclusi anche i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

Nel caso in cui il lavoratore non possa far valere, nei 12 mesi precedenti, almeno 30 giorni di attività lavorativa, l’indennità di malattia è corrisposta direttamente dall’INPS per un periodo massimo di 30 giorni, sempre a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro. L’indennità di malattia non può essere corrisposta nel caso in cui il rapporto di lavoro a termine sia definitivamente cessato (per scadenza del termine o ripresa del servizio da parte del lavoratore assente).

L’INPS, con la Circolare n. 147/1996, ha precisato che nei contratti a termine stipulati con i lavoratori agricoli, il periodo massimo di malattia spettante è calcolato tenendo conto del numero effettivo netto di indennità giornaliere da corrispondere. Conseguentemente, le giornate di carenza e/o di festività cadenti nei singoli periodi di malattia non vanno valutati nel periodo massimo annuo indennizzabile, corrispondente al numero delle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dell’anno precedente e comunque non oltre 180 giorni.

In particolare, poi, per la misura della indennità di malattia nei contratti a termine, la base di calcolo va ricava con riferimento alla retribuzione del periodo di paga mensile scaduto immediatamente prima dell’evento.

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