Gli osteopati saranno finalmente riconosciuti come professionisti sanitari, secondo quanto reso noto ieri dal Consiglio dei ministri. Quest’ultimo infatti ha recepito, ai sensi dell’art. 7, comma 2, L.n. 3/2018, l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria degli osteopati.
Gli osteopati sono già riconosciuti come professionisti sanitari da 10 Paesi nel mondo ed ora si aggiungerà anche l’Italia.
Di seguito il comunicato del Consiglio dei Ministri di ieri, 24 giugno 2021.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (rep. atti n. 185/CSR), rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (rep. atti n. 190/CSR).
L’Accordo descrive l’individuazione della figura e del profilo degli osteopati, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato, si descrivono le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento, si individuano le strutture ove si svolge l’attività professionale. Inoltre, si rimandano a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.
Il provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica.
L’Accordo, in sintesi sarà costituito da 6 articoli e nello specifico:
Articolo 1 – Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata
L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscoloscheletrico.
Articolo 2 – Ambiti di attività e competenza
- L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatico attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.
- L’osteopata opera con le seguenti modalità:
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
Articolo 3 Contesto operativo
- L’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale.
Articolo 4 – Valutazione dell’esperienza professionale ed equipollenza di titoli
- Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute.
Articolo 5 Clausola di invarianza
- Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6 – Riconoscimento
- Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
(Fonte: Governo Italiano)