L’INPS, con il Messaggio n. 2406 del 24.06.2021, ha fornito indicazioni relative alla presentazione della domanda per il Reddito di Emergenza di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che va presentata esclusivamente online (tramite piattaforma dell’Istituto o Istituti di patronato) a partire dal 1° luglio 2021 ed entro il termine del 31 luglio 2021.
Di seguito il testo integrale del messaggio 2460/2021.
Premessa
L’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.
I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al Rem, di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.
L’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021 non richiama l’articolo 12, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che riconosce il diritto all’erogazione delle quote del Rem a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL, in presenza di requisiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo.
- Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
Il Rem può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine del 31 luglio 2021 (cfr. l’art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021), previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, ove in possesso (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Pertanto, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
- I requisiti per il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
a) la residenza in Italia del richiedente. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
Per maggiore chiarezza, si precisa che l’incremento della soglia del reddito familiare di cui al punto b) del presente paragrafo spetta ai soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in un’abitazione in locazione.
Il predetto incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull’importo eventualmente spettante, non aumentando l’ammontare finale dello stesso.
Di seguito, si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto alla percezione del Rem.
In primo luogo, si descrive il caso di nuclei che non abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in un’abitazione in locazione.
Composizione del nucleo | Scala di
equivalenza |
Soglia del reddito familiare |
Un adulto | 1 | 400 euro |
Un adulto e un minorenne | 1.2 | 480 euro |
Due adulti | 1.4 | 560 euro |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
Tre adulti e due minorenni | 2* | 800 euro |
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave | 2.1** | 840 euro |
*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.
**La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Nella tabella seguente, invece, si descrive il caso di nuclei che abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione.
In tal modo, la soglia del reddito familiare è data dalla soglia base moltiplicata per il valore della scala di equivalenza, riferita alla specifica composizione del nucleo, cui si aggiunge un dodicesimo della quota di affitto.
Nella tabella sottostante si riportano i diversi esempi nel caso in cui si ipotizzi un canone annuo di locazione pari a 3.600 euro.
Composizione del nucleo | Scala di
equivalenza |
Soglia del reddito familiare |
Un adulto | 1 | 700 euro |
Un adulto e un minorenne | 1.2 | 780 euro |
Due adulti | 1.4 | 860 euro |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 940 euro |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 1.020 euro |
Tre adulti e due minorenni | 2* | 1.100 euro |
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave | 2.1** | 1.140 euro |
*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.
**La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
La presente tabella annulla e sostituisce l’omologa tabella presente nel paragrafo 3.2 della circolare n. 61 del 14 aprile 2021.
2.1 I requisiti di compatibilità
Le ulteriori quote di Rem previste dall’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, non sono compatibili:
a) con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.
Relativamente alle indennità previste dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, si evidenzia che già tutte le precedenti norme sul Rem hanno sancito la non compatibilità del medesimo con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità COVID-19 e che, da ultimo, il decreto-legge n. 41/2021 ha previsto che le ulteriori quote di Rem non siano compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste all’articolo 10 del medesimo decreto-legge.
Pertanto, si precisa che il Rem è incompatibile anche con le indennità di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021.
Le incompatibilità del Rem vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di Rem.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si fa rinvio alla Circolare n. 61 del 14.04.2021.
(Fonte: INPS)