Casellario giudiziale, sanzione al datore per omessa richiesta certificato
L’INL, con Nota n. 967 del 17 giugno 2021, ha reso un parere in merito alla sanzione applicabile nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di omessa richiesta del certificato del casellario giudiziale nel caso di assunzione di una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per i seguenti reati: Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, (art. 600 quinquies c.p.); Adescamento minorenni (art. 609 undecies c.p.), ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Come è noto la sanzione amministrativa per la mancata richiesta del certificato del casellario giudiziale a carico del datore di lavoro, stabilita per legge, va da un minimo di 10.000 fino ad un massimo di 15000 euro.
Di seguito il testo integrale della nota 967.
Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014.
Tale disposizione prevede l’obbligo richiedere il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 del medesimo D.P.R., per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
Al riguardo questa Direzione – sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 5310 del 16 giugno u.s. – ritiene che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.
Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.
(Fonte: INL)