Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Decreto del 1° marzo 2020, ha stabilito – tra le altre cose – che lo smart working potrà essere attivato su tutto il territorio nazionale senza accordo individuale fino al prossimo mese di luglio.
In pratica il decreto del 1° marzo ha esteso tale facoltà a tutte le imprese presenti in Italia, mentre invece in principio tale possibilità era prevista soltanto per le imprese operanti in sei regioni del Nord ed ha altresì allungato l’arco temporale di utilizzo al mese di luglio, invece che al 15 marzo.
Cosa prevede il DPCM del 1° marzo
Il Decreto del 1° marzo prevede, dunque, la possibilità per l’azienda di usufruire dello smart working senza l’accordo individuale previsto, come è noto, dalla L.n. 81 del 2017 (che regola proprio il lavoro agile).
Tale esigenza si è resa necessaria a seguito del diffondersi del coronavirus e per evitare le occasioni di contatto tra i lavoratori e ridurre così al minimo le eventuali possibilità di contagio.
Si legge quanto segue nell’articolo 4 del Decreto del 1° marzo:
la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza (e dunque per sei mesi) di cui alla deliberazione del Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Le precisazioni dell’INAIL
Pertanto il datore di lavoro, nonostante non sia necessario l’accordo individuale, dovrà comunque rispettare il resto delle disposizioni contenute nella L.n. 81/2017 ed in particolare quelle relative alla salute e sicurezza sui luogo di lavoro. E l’INAIL, con nota operativa del 2 marzo 2020, ha già precisato che in considerazione delle difficoltà rappresentate per l’emergenza sanitaria dalle associazioni di categoria, con ripercussioni gestionali ed operative sulla vita delle imprese, al fine di facilitare la presentazione delle istanze, ha disposto che “si intendono validamente presentate anche le domande prive della prescritta documentazione probante, purché pervenute entro i termini vigenti”.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale e INAIL)