L’INPS, con il Messaggio n. 1860 del 10.05.2021, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la ripresa dei versamenti contributivi da parte delle società sportive professionali e dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva, sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
Di seguito il testo integrale del messaggio n. 1860/2021.
Premessa
Con la Circolare n. 16 del 05.02.2021 sono state fornite le indicazioni in ordine al dettato dell’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha introdotto, per gli organismi sportivi in oggetto, nuove disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.
L’articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 prevede, infatti, che “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020”sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Come indicato nella richiamata circolare n. 16/2021, l’Istituto comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi ai sensi del menzionato comma 36 dovranno essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al successivo comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative relative alla illustrata sospensione e alla ripresa dei versamenti.
- Modalità di sospensione
1.1 Aziende con dipendenti
Ai fini della sospensione, le aziende, mediante l’inserimento del codice sottoindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N977”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 30 dicembre 2020, n. 178”; e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
Si precisa che l’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N977” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore dell’azienda o un saldo a zero.
Le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza per dicembre 2020 e gennaio 2021 senza aver effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 30 maggio 2021, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
1.1.1 Ripresa versamenti
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 30 maggio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice N977 è riferito alle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021; nel caso in cui il contribuente abbia diritto a entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese, nel seguente modo:
Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importo versato |
DSOS | PPNNNNNNCCN977 | mm/aaaa | mm/aaaa |
1.2 Aziende committenti obbligate al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 36, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 178/2020, Art. 1. Validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021”.
Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nel presente messaggio, provvederanno entro il 30 maggio 2021 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che è essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).
Ai fini della sospensione, le aziende committenti, mediante l’inserimento del codice sopraindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L’elenco delle aziende che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.
1.2.1 Ripresa versamenti
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 30 maggio 2021 in unica soluzione oppure in ventiquattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
CXX/C10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
Si ricorda che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
- Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N977”, secondo le indicazioni contenute nel presente messaggio, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00150.
Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE del conto sopracitato. Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828/2004 e n. 21901/2006.
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 andrà imputato al conto PAR52010.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
(Fonte: INPS)