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L’INPS, con il Messaggio n. 1667 del 23.04.2021, ha fornito istruzioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 nei confronti dei lavoratori fragili, dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

Di seguito il testo integrale del messaggio 1667/2021.

Premessa

Con il Messaggio n. 171 del 15.01.2021 sono state illustrate le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in merito alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (commi 2 e 2-bis).

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Con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15, rubricato “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Per quanto attiene al limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni già fornite, da ultimo, con il citato messaggio n. 171/2021, circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

L’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021 non apporta modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con la norma in esame, infine, il legislatore non ha provveduto ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti per le tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Alla luce delle suddette modifiche normative e delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, si forniscono, con il presente messaggio, istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

  1. Tutela per i lavoratori “fragili”

In merito all’estensione temporale della tutela di cui al comma 2 del citato articolo 26, si ricorda che – come precisato nel citato messaggio n. 171/2021 – mentre per il 2020 il termine inizialmente previsto era stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2021, l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, ha disposto l’applicazione delle disposizioni in favore dei lavoratori “fragili” (commi 2 e 2-bis) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Al riguardo, l’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021, dispone al comma 1 che: “All’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,»”.

Ne consegue che viene estesa la suddetta tutela fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.

Al comma 2-bis del novellato articolo 26, viene confermato che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

  1. Tutela della quarantena

In merito alla tutela della quarantena, per il 2021, la legge n. 178/2020 ha disciplinato aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, con il comma 484 dell’articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa, precedentemente previsto al comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 (come già illustrato nel citato messaggio n. 171/2021).

Per gli eventi afferenti al 2020, invece, è sorta la necessità di approfondire gli aspetti legati alla certificazione medica pervenuta all’Istituto, considerato che, come già illustrato nel messaggio n. 2584/2020, il legislatore ha in un primo tempo previsto, per poter accedere alla tutela della quarantena, la trasmissione di apposito certificato di malattia redatto dal medico curante con l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (con l’unica eccezione riferita ai certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020).

Tuttavia, sono emerse, già dalla prima applicazione della norma, molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) ai fini del tracciamento dei contagi, specie nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria.

L’Istituto ha quindi fornito apposite indicazioni, con riferimento agli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia, allo scopo di acquisire gli elementi necessari per il riconoscimento della prestazione mediante opportuni scambi informativi con i soggetti coinvolti (lavoratori, medici e AA.SS.LL.).

In tale contesto, alcune Regioni hanno anche adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

La situazione di criticità sopra descritta, che ha comportato effetti considerevoli sulla gestione del processo di riconoscimento della tutela in questione, è stata opportunamente rappresentata ai Ministeri competenti per ricevere le necessarie indicazioni.

Con la pubblicazione della legge n. 178/2020 è stato stabilito, come sopra anticipato, che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le indicazioni richieste precisando sia che le misure organizzative sopra richiamate adottate da diverse Regioni possono considerarsi valide, ai fini dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 26 in argomento, sia che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.

Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale” (come già precisato nel Messaggio n. 3653 del 09.10.2020).

  1. Stanziamenti previsti per le tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 e gestione delle autorizzazioni per l’anno 2020

Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti alle tutele in argomento, di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, il legislatore ha disposto un limite di spesa pari per l’anno 2020 – a seguito dei diversi adeguamenti intervenuti nel corso del medesimo anno – a complessivi 663,1 milioni di euro.

Con la legge n. 178/2020 (cfr. l’art. 1, comma 482) è stato poi stabilito uno stanziamento di bilancio pari a 282,1 milioni di euro per l’anno 2021 esclusivamente per la tutela dei lavoratori “fragili”, non prevedendo finanziamenti per le ulteriori tutele.

Al riguardo, i Ministeri vigilanti hanno precisato che le misure di cui all’articolo 26 sono configurate a tetto di spesa e pertanto cessano di produrre effetti al raggiungimento degli importi stanziati.

Ne consegue che l’Istituto provvederà, secondo le indicazioni ricevute, per l’anno 2020, al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, entro i limiti di spesa sopra richiamati.

Con riferimento all’anno 2021, posto il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” fino al raggiungimento degli importi stanziati come sopra riportati, per le ulteriori tutele di cui all’articolo 26 si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

Con appositi messaggi operativi, saranno impartite le necessarie istruzioni amministrative e procedurali alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti.

(Fonte: INPS)

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