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Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 6 del 2019, ha fornito chiarimenti ad una istanza avanzata dalla Confindustria Radio Televisioni circa la possibilità di stipulare contratti stagionali nel settore radio televisivo.

Ecco quanto si legge nell’interpello 6/2019.

La Confindustria Radio Televisioni ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questo Ministero in ordine ai limiti di utilizzabilità del d.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo.

In particolare, con il primo quesito l’istante chiede se nell’attuale ordinamento sia consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al d.P.R. n. 1525 del 1963, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo.

Il secondo quesito attiene alla possibilità che il vigente ordinamento consenta alla contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, in aggiunta a quelle attualmente previste dal richiamato d.P.R. n. 1525 del 1963.

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Al riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

La normativa generale sui contratti a termine

In primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che la disposizione in materia di pause tra contratti a termine non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali individuate da apposito decreto ministeriale, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Il medesimo comma stabilisce che, nelle more dell’adozione di tale decreto, continuino a trovare applicazione le disposizioni del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, il quale tra l’altro al punto 49 richiama le attività concernenti “la preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1963, n. 230 addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.

A questo proposito, con l’interpello n. 6 del 2014 questo Ministero aveva già precisato, sia pure con riferimento al quadro normativo definito dal previgente decreto legislativo n. 368 del 2001, che la finalità della disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962 e nel d.P.R. n. 1525 del 1963 è stata quella di implementare le ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per il “personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli”, sia per il personale diverso come, ad esempio, il personale operaio e impiegatizio.

Contratti stagionali anche nel settore radiotelevisivo

Il quadro regolatorio del lavoro stagionale considerato nel citato interpello n. 6 del 2014 non è stato modificato e, pertanto, fino all’adozione del decreto ministeriale richiamato all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, rimane confermata la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro stagionali anche nel settore radiotelevisivo per specifici spettacoli o serie di spettacoli, ovvero di programmi radiofonici e/o televisivi, nel rispetto di quanto previsto al punto 49 del d.P.R. n. 1525 del 1963.

Per quanto attiene al tema oggetto del secondo quesito rivolto a questa Direzione Generale, occorre anche in questo caso fare riferimento ad un precedente interpello adottato da questo Ministero, ed in particolare al n. 15 del 20 maggio 2016. In quella occasione è stato precisato che il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 21 “avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo.”.

La risposta del Ministero del Lavoro

Pertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore – da intendersi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” – di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

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