La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11352 del 2019, ha stabilito il seguente principio di diritto: “Illegittimo il licenziamento per soppressione del posto se interviene ad anni di distanza dalla riorganizzazione aziendale sulla carta” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 30.4.2019).
Vediamo insieme i fatti di causa.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31.3.2016, pronunciando in merito all’impugnativa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad … dalla … s.p.a., ai sensi dell’art. 1, comma 51 e ss., dalla legge nr. 92 del 2012, dichiarava illegittimo il recesso ed, in applicazione della tutela ex art. 18, comma 5, della legge nr. 300 del 1970, dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento, condannava la parte datoriale al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16.11.2016 nr. 5457, in accoglimento parziale del reclamo del lavoratore, respinto quello incidentale del datore di lavoro, dichiarava nullo il recesso perché ritorsivo ed applicava la tutela di cui al comma 1 dell’art. 18 cit.
La Corte territoriale escludeva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso (soppressione del posto di lavoro), osservando come la riorganizzazione aziendale, solo programmata e delineata, non fosse stata, nei fatti, attuata, come dimostrava il lasso temporale tra la comunicazione formale della soppressione della (funzione di) direzione risorse umane (con ordine aziendale n. 1 del 2011) ed il provvedimento di licenziamento (del 2015).
I giudici di merito osservavano, altresì, come, dopo il licenziamento, la funzione svolta dal … venisse assegnata ad altro lavoratore e ciò a conferma dell’insussistenza della ragione organizzativa posta a base del recesso.
L’intento ritorsivo era, invece, dimostrato, tra l’altro dalla cadenza temporale degli eventi rilevanti in causa; fra questi, la richiesta di rivendicazioni economiche connesse ad un diverso inquadramento e la manifesta volontà di usufruire di un periodo di malattia che precedevano la determinazione di recesso.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione … s.p.a. che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema.