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 Contratti a termine limite dei 36 mesi

In base alle disposizioni dell’art. 1, comma 43, della L.n. 247/2007, come integrate dall’art. 21 del D.L. n. 112/2008 (L.n. 133/2008), il datore di lavoro deve prestare molta attenzione, se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva, alla durata complessiva dei contratti a termine a prescindere dal rispetto degli intervalli di tempo non lavorati tra un rapporto e l’altro.

Il solo rispetto degli intervalli di tempo che devono intercorrere tra un contratto e l’altro non salvaguardia il datore di lavoro da conseguenze indesiderate. La normativa sopra indicata, prevede infatti la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato se il rapporto prosegue oltre il compimento del 36° mese o del diverso periodo fissato dalal contrattazione collettiva, di attività (a condizione che le mansioni svolte siano almeno equivalenti).

È quindi fondamentale che il datore di lavoro, prima di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con il medesimo lavoratore e per mansioni equivalenti, nel rispetto dell’intervallo tra un contratto e l’altro, provveda altresì a calcolare la durata complessiva del rapporto di lavoro con quel singolo lavoratore.

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In base alle previsioni della normativa in materia, nel computo dei 36 mesi devono essere conteggiati anche i periodi di lavoro a termine e di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra le medesime parti, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis (contratto a termine di durata fino a 12 mesi, senza indicazione delle causali) e dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 (in materia di somministrazione a tempo determinato).

Nello specifico, a titolo di esempio, applicando il termine legislativo di 36 mesi e in presenza di rapporti pregressi di durata pari a 2 anni e 8 mesi, un ulteriore contratto potrà avere al massimo una durata di 4 mesi, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, in caso sia già stato raggiunto, tramite uno o più contratti a termine o di somministrazione a termine, il tesso massimo dei 36 mesi, la legge ammette un ulteriore contratto a termine, per una sola volta, applicando strettamente le condizioni indicate nell’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato.

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