L’INAIL, con Istruzione operativa del 25.2.2021, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la sospensione dei versamenti e degli adempimenti in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche a seguito dell’emergenza COVID-19.
Di seguito il testo della istruzione operativa INAIL.
Pervengono richieste di chiarimenti in ordine all’individuazione dei destinatari della sospensione degli adempimenti e dei versamenti disposta dall’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Al riguardo, con la circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021 è stato delimitato il perimetro di applicazione della norma in esame specificando che i destinatari della sospensione devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succeduti in materia al D.P.C.M. 24 ottobre 2020
I decreti richiamati consentono soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, e del Comitato italiano paralimpico, di seguito CIP.
In attuazione di tale disposizione con proprie deliberazioni i due organismi hanno individuato le competizioni riconosciute di interesse nazionale, calendarizzate con date e luoghi certi dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva ovvero dagli organismi sportivi internazionali, nel rispetto del quadro normativo vigente statale e sportivo e hanno pubblicato l’elenco di tali competizioni sui propri siti istituzionali nella sezione “speciale – Covid 19”.
Al fine di fornire maggiori chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della norma si forniscono di seguito, limitatamente ai premi assicurativi, le risposte ai quesiti finora pervenuti:
- È possibile accedere alla sospensione in argomento per i soggetti che, pur aderenti a federazioni nazionali possono operare anche nel solo ambito territoriale? Si pone il caso di una società sportiva per la quale la propria federazione nazionale ha stilato un protocollo che consente lo svolgimento degli allenamenti da parte degli atleti, ma ha al contempo sospeso o posticipato i campionati che, secondo il calendario già definito in precedenza, avrebbero dovuto svolgersi anche nei mesi di gennaio e/o febbraio 2021.
Nel caso in esame, la società sportiva non opera nell’ambito di competizioni sportive riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI o dal CIP, stante la sospensione o il posticipo dei campionati a cui avrebbe dovuto partecipare nei mesi di gennaio e/o febbraio 2021 disposta dalla propria federazione nazionale in applicazione della normativa vigente.
Pertanto, tale società sportiva non può fruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 stabilita dall’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 30 dicembre 2020, n.178.
2. Una polisportiva è associata a diverse federazioni nazionali, le competizioni sono consentite solamente per alcune discipline sportive mentre, ad esempio, per altre è consentito il solo allenamento è per altre ancora sono state definite limitazioni più restrittive. In questo caso specifico si richiede se la sospensione degli adempimenti e/o se la sospensione dei versamenti operi sulla totalità, solamente su una parte, o su nessuno dei premi dovuti.
L’articolo 1 comma 36 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che sono destinatari della sospensione tra gli altri, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, tra cui rientrano senz’altro le polisportive.
In questo caso la polisportiva opera nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succeduti in materia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.
Non essendo previsti dal comma 36 ulteriori requisiti, se non quello del domicilio fiscale, della sede legale o della sede operativa nel territorio dello Stato, tenuto conto che la norma non distingue tra soggetti per i quali l’intera attività consiste nella partecipazione a competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI o dal CIP e soggetti per i quali invece sono consentite solo competizioni per determinate discipline sportive, si ritiene che nel caso in esame tutti i requisiti per la fruizione della sospensione siano soddisfatti.
Pertanto, è possibile la sospensione per tutti i versamenti relativi ai premi assicurativi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, nonché per gli adempimenti ricadenti nel medesimo periodo, come meglio richiamati nella circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021.
3. Società sportiva professionistica che milita nel campionato di serie A, che continua l’attività per la cd “prima squadra”, mentre risulta sospesa parte dell’attività del settore giovanile (solo allenamenti individuali senza competizioni/partite).
Anche in questo caso è possibile usufruire della sospensione per tutti i versamenti relativi ai premi assicurativi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, nonché degli adempimenti ricadenti nel medesimo periodo, come meglio specificati nella circolare 11 febbraio 2021, n. 7.
Il comma 36 infatti stabilisce 3 requisiti per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021:
a) essere una federazione sportiva nazionale, un ente di promozione sportiva o una associazione o società sportiva professionistica e dilettantistica;
b) avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
c) operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.
Nel caso esaminato la società sportiva professionistica soddisfa tutti e tre i requisiti per la frizione della sospensione.
4. Possono fruire della misura agevolativa prevista dall’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 30 dicembre 2020, n.178 i soggetti per i quali è stata disposta in applicazione della normativa vigente la completa sospensione di tutte le attività sportive della società, comprese piscine, centri natatori, etc.?
I soggetti per i quali, pur rientrando tra le categorie destinatarie della sospensione prevista dall’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), è disposta la totale sospensione dell’attività e che quindi non operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succeduti in materia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, non possono beneficiare della sospensione in discorso.
(Fonte: INAIL)