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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 6947 del 2019, ha stabilito il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 nelle società cooperative, i soci lavoratori vanno computati ai fini dimensionali” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore).

Vediamo insieme i fatti di causa.

Con sentenza in data 16.6.2017, la Corte d’appello di Palermo condannava la s.c.a.r.l. … alla riassunzione entro tre giorni di … o, in mancanza, al pagamento in suo favore a titolo risarcitorio, di una indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto: così riformando la sentenza di primo grado, che (in parziale riforma dell’ordinanza che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 10 settembre 2014, per giustificato motivo oggettivo per crisi di liquidità con riduzione delle corse nell’invarianza delle linee di trasporto urbano esercitato nei comuni di .. e condannato la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) aveva condannato la società cooperativa alla reintegrazione di … e alla corresponsione, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni, commisurate all’ultima globale di fatto, dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale escludeva preliminarmente l’ammissibilità di riesame delle eccezioni (di contumacia della società cooperativa datrice nella fase cautelare, di improcedibilità della sua opposizione e di irrituale elezione di domicilio; di ritorsività del licenziamento; di contestazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo; di violazione dell’obbligo di repêchage) del lavoratore, in quanto meramente reiterate ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non oggetto di reclamo incidentale.

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Essa riteneva poi applicabile il c.d. “Rito Fornero” anche alla tutela obbligatoria ed omessa la pronuncia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale risarcitoria della società cooperativa (per condotte abusive del lavoratore nelle procedure esecutive pendenti), comportante una nullità tuttavia non rientrante nelle tra le ipotesi degli artt. 353 e 354 c.p.c. (di retrocessione al primo giudice) ma suscettibile di esame per la sua conversione in mezzo di gravame: sicché, in esito ad esso, la ravvisava inammissibile in assenza di una stretta connessione con i fatti costitutivi del licenziamento e comunque infondata per oggettiva genericità.

Infine, la Corte palermitana riteneva violato l’obbligo di repêchage, per l’assunzione di un nuovo dipendente, ancorché a  tempo determinato e parziale, in concomitanza con la decisione del licenziamento e applicabile la tutela obbligatoria, in difetto del requisito dimensionale dell’impresa.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo ricorreva per cassazione il lavoratore, cui resisteva con controricorso la società datrice di lavoro.

Per quel che qui interessa, il lavoratore ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’ articolo 18 L.n. 300/70, comma 8 e 9, per “erronea esclusione nel computo del requisito dimensionale dei soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato (con essi invece integrato), in funzione dell’applicazione della tutela reale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale rilievo. Infatti a suo avviso – ed in applicazione del comma 8 e 9 dell’ articolo 18 L.n. 300/1970 – i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale.

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