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Primo contratto fino a 12 mesi: La Riforma Fornero, per agevolare le esigenze di flessibilità dei datori di lavoro, ha introdotto - solo per il primo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra un datore di lavoro (o utilizzatore) e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipologia di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (ex comma 4, art. 20 del D.L.vo n. 276/2003) - l'esenzione dall'obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Anche il D.L. n. 76/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n. 99/2013, ha confermato tale esenzione. E pertanto, in sintesi, i presusupposti per la stipula di contratto a termine senza causale sono: - deve trattarsi del primo contratto a termine instaurato tra datore di lavoro e lavoratore; - il lavoratore non deve aver già lavorato con contratto di somministrazione di lavoro per il medesimo datore; - deve avere una durata non superiore ad un anno; - deve essere redatto in forma scritta; - deve osservare i divieti di cui all'art. 3 del D.Lvo. n. 368/2001 e succ.mod
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