Forma scritta del contratto a tempo determinato: Secondo l’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 368/2001 e succ.mod., l’apposizione del termine al contratto a tempo determinato è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per i quali si è ricorsi a tale forma particolare di contratto.
Quindi la forma scritta riguarda non solo l’apposizione del termine ma anche le ragioni che devono essere esaurientemente indicate nel contratto di lavoro, tuttavia essa non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Quindi, il contratto di lavoro a tempo determinato obbligatoriamente stipulato in forma scritta, deve essere fatto firmare al lavoratore per accettazione sia dei suoi contenuti generali che della specifica apposizione del termine finale.
Si riporta di seguito, per praticità , il testo dell’art. 1 del D.L.vo n. 368/2001 come modificato dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 76/2013, convertito in legge, con modificazioni, n. 99/2013:
"Art. 1 (Apposizione del termine). - 01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. 1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto: a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. "