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È stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF che, modificando il precedente Decreto 9 ottobre 2020, regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze istituito dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 88, comma 1), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77 e successivamente integrato dal DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104.

La dotazione del Fondo rispetto ai 230 milioni iniziali è stata portata a 730 milioni di euro.

Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento inedito che punta sulla formazione e riqualificazione delle risorse e che si pone come una misura alternativa alla Cassa integrazione, con benefici quindi sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

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Dunque, l’orario di lavoro potrà essere rimodulato per consentire ai dipendenti la frequenza di corsi formativi i cui costi per le aziende, grazie all’intervento del Fondo, saranno a carico dello Stato. Inoltre, non ci sarà alcuna riduzione della retribuzione per i lavoratori rispetto ai consueti meccanismi della Cassa Integrazione.

Come ha evidenziato l’ANPAL, le aziende dovranno fare particolare attenzione nel caso in cui venga utilizzata la cassa integrazione poiché i lavoratori non possono essere contemporaneamente coinvolti in percorsi di formazione ed anche in cassa integrazione. Sarà dunque necessaria una programmazione dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa con utilizzo della cassa integrazione, tenendoli distinti da quelli di formazione.

Giova anche sottolineare che la normativa non prevede un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze, ma sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti da imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del Fondo Nuove Competenze o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale e le ore destinate alla formazione rientrano nell’orario di lavoro e pertanto i lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare.

Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze dovranno essere presentate all’ANPAL, entro il 30 giugno 2021.

Qui i link alle FAQ relative al Fondo Nuove competenze aggiornate al 25.3.2021:

Faq-FNC-Costi-finanziati

Faq-Progetto-formativo-soggetti-erogatori-25-03-2021

Faq-FNC-Presentazione-domanda-29-01-2021

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