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La Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 2 del 2019, ha risposto ad un quesito avanzato dalla Regione Toscana sull’obbligo di valutazione rischi relativamente alle esposizioni sporadiche dei lavoratori all’amianto.

Ecco quanto si legge nell’Interpello n. 2/2019.

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”. In particolare l’istante chiede se il punto d), dell’allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi. Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell’allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati“. Al riguardo premesso che:

– l’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo III – “protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” – alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”;

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– l’articolo 249 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, rubricato “valutazione del rischio”, al comma 2 lettera d), stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l’attività di “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale“;

 – la circolare del 25.01.2011, titolata “lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, al punto d), dell’allegato 1, elenca tra le attività “ESEDI” relative alla “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” (di cui all’articolo 249, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati;

– l’articolo 233 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo II – “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”

 – a tutte le “attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa”;

 – l’articolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una “valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’art. 17

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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