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Con la sentenza n. 108 dell’11.01.2013 la Sezione V del Consiglio di Stato è intervenuta sull’argomento relativo alla valutazione delle prove di concorso pubblico. È stato da questa ritenuto che le valutazione delle prove da parte delle Commissioni giudicatrici è una valutazione tecnica ad alto tasso di soggettività, che tuttavia il giudice amministrativo non può sostituire con una propria valutazione parimenti opinabile. Infatti per giurisprudenza consolidata non è sindacabile la concreta attribuzione del punteggio da parte della Commissione esaminatrice, esprimendosi compiutamente il giudizio di quest’ultima (senza necessità di ulteriore specifica motivazione) attraverso l’attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso (cfr. VI Sez. 4.4.2000 n.1925).

Giova evidenziare che questo indirizzo interpretativo, riaffermato da tale orientamento giurisprudenziale, non è stato ritenuto censurabile sul piano costituzionale (Corte Cost. n. 466 del 3 novembre 2000).

Viene riportato di seguito il testo integrale della sentenza n. 108/2013 per chi avesse la curiosità di conoscere per intero i presupposti da cui è scaturita la suddetta decisione. (fonte giustizia-amministrativa.it):

N. 00108/2013REG.PROV.COLL.

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N. 03556/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3556 del 2012, proposto da:
Societa’ Energetica Lucana S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Antonio Ferrara, con domicilio eletto presso Fabio Viglione in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli N. 44;

contro

Ferrante De Benedictis, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Vito Vertone, con domicilio eletto presso Rossella Rago in Roma, via Otranto N. 18; Luigi Pugliese, Domenico Gallotta, Donato Marsico, non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA: SEZIONE I n. 00054/2012, resa tra le parti, concernente non ammissione alle prove orali del concorso per titoli ed esami per un posto di funzionario

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ferrante De Benedictis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Carmine Bencivenga, su delega dell’avv. Domenico Antonio Ferrara e Antonio Vito Vertone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società Energetica Lucana s.p.a. bandiva una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 funzionario laureato in discipline ingegneristiche, cat. 8 CCNL Settore gas-acqua.

La procedura concorsuale prevedeva due prove scritte nelle materie indicate nell’art. 7 del bando e, per chi avesse superato la prima fase con una valutazione complessiva non inferiore a 21/30, una successiva prova orale.

Al concorso partecipava il sig. Ferrante De Benedictis che con nota del 22.4.2010 veniva convocato per sostenere le due prove scritte fissate per il giorno 28.5.2010.

Nello stesso giorno di svolgimento di tali prove, la Commissione esaminatrice formulava i criteri generali di valutazione delle stesse e procedeva alla correzione degli elaborati realizzati dagli undici candidati partecipanti al concorso.

Risultavano idonei per la fase successiva il sig. Galeotta Domenico con punti 26/30, il sig. Luigi Pugliese con punti 23/30 e il sig. Marsico Donato con punti 22/30.

Al sig. Ferrante De Benedictis, con nota dell’11.6.2010, veniva comunicata la mancata ammissione avendo lo stesso conseguito ad entrambe le prove il punteggio di 19/30, inferiore alla soglia minima di 21/30.

Il sig. De Benedictis presentava istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale e, all’esito della loro verifica, ritenendo illegittima la sua esclusione dalla selezione adiva il T.A.R. per la Basilicata.

Il ricorrente, con unico articolato motivo, lamentava la violazione e falsa applicazione della legge 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione, del D.P.R. n. 487/1994, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per ingiustizia e disparità di trattamento, errore nei presupposti di fatto, eccesso di potere per illogicità e travisamento, illegittima applicazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, violazione delle norme di legge e regolamenti fondamentali delle procedure concorsuali – valutative della P.A., violazione delle regole fondamentali dell’azione amministrativa, violazione della par condicio, della trasparenza e della partecipazione procedimentale, violazione dei canoni di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Il T.A.R. per la Basilicata, con ordinanza n. 251 del 9.9.2010, accoglieva la domanda cautelare di sospensiva ai fini della ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali.

Con ricorso ex art. 59 c.p.a., notificato in data 25.7.2011, il sig. Ferrante De Benedictis adiva nuovamente il T.A.R. al fine di ottenere, da parte della Società resistente, l’ottemperanza al provvedimento cautelare per poter sostenere la prova orale di cui alla citata procedura concorsuale.

Il T.A.R., con sentenza n. 54 del 2.12.2011, ha accolto il ricorso proposto e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso per funzionario in discipline ingegneristiche, ritenendo che una delle due tracce delle prove scritte non rientrasse nel novero delle materie previste dal bando.

Avverso tale sentenza ha prodotto appello la Società Energetica Lucana s.p.a. che lamenta, con il primo motivo di censura, error in judicando, difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione dei fatti e violazione della lex specialis nella parte in cui i giudici di primo grado, nell’accogliere il ricorso per la dedotta inidoneità di una delle tracce, non hanno tenuto conto che comunque il ricorrente non aveva conseguito una valutazione sufficiente nell’altra prova scritta.

Con il secondo motivo l’appellante ha lamentato error in judicando, difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione dei fatti e violazione della lex specialis in relazione alla ritenuta illegittimità della traccia, perché non rientrante nelle materie previste nell’art. 7 del bando di concorso.

L’appellante ha, altresì, proposto istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza.

Si è costituito in giudizio l’ing. Ferrante De Benedictis che ha chiesto prioritariamente di disattendere e respingere la domanda cautelare, nonché di ritenere infondato e quindi di rigettare l’appello proposto dalla Società Energetica Lucana s.p.a..

Questa Sezione, con ordinanza n. 2406/2012, ha accolto l’istanza cautelare prodotta sospendendo, per effetto, la sentenza impugnata “considerato che l’appello risulta meritevole di adeguato approfondimento in sede di merito, atteso che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, si palesano ragionevoli dubbi circa la ritenuta estraneità della traccia “A” sorteggiata per una delle prove scritte del concorso, rispetto alle materie elencate nell’art. 7 del bando di concorso”.

L’appello è fondato e va accolto.

Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’ing. De Benedictis e cioè che la Società appellante non avrebbe “dimostrato un reale ed effettivo interesse ad ottenere la riforma della sentenza impugnata” per assenza di utilità giuridica dall’eventuale accoglimento del gravame.

Non è dubbio infatti l’interesse della Società ad ottenere l’accertamento della legittimità della procedura concorsuale per poi assumere nel proprio organico per una qualifica di alta professionalità e specializzazione un candidato che abbia superato integralmente le prove d’esame previste nel bando di concorso.

Fondata è la seconda censura proposta dalla Società Energetica Lucana s.p.a. avverso la sentenza impugnata secondo cui anche l’altra traccia sorteggiata per le prove scritte, ritenuta dal T.A.R. illegittima e per la quale all’ing. De Benedectis era stato attribuito il voto di 19/30, rientrava nel novero delle materie di esame indicate nella lex specialis ed in particolare nell’art 6 e 7 del bando di concorso.

Infatti l’art. 7 del bando di concorso annoverava i sistemi di risparmio energetico e le analisi in materia, in ambito industriale e pubblico, tra le materie previste in sede di esame.

La prova sorteggiata nella traccia A era così formulata: “il candidato illustri nel dettaglio quali sono i criteri stabiliti dalla legislazione vigente per conseguire il risparmio energetico in edilizia, per gli edifici nuovi e quelli già esistenti”.

Dal raffronto tra la materia di esame e la traccia non può quindi condividersi l’assunto del T.A.R. che la traccia stessa fosse estranea rispetto alle materie in programma, nella considerazione che la conoscenza teorica della materia in questione e dei criteri previsti dalla legge per conseguire il risparmio energetico in edilizia, è da ritenersi elemento di base per esporre in concreto le modalità per raggiungere tale risultato.

Quanto alle valutazioni dell’elaborato dell’ing. De Benedictis, va osservato che la valutazione delle prove di concorso da parte delle Commissioni giudicatrici è una valutazione tecnica ad alto tasso di soggettività, che il giudice amministrativo non può sostituire con una propria valutazione parimenti opinabile.

Per costante giurisprudenza, quindi, non è sindacabile la concreta attribuzione del punteggio da parte della Commissione esaminatrice, esprimendosi compiutamente il giudizio di quest’ultima (senza necessità di ulteriore specifica motivazione) attraverso l’attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso (cfr. VI Sez. 4.4.2000 n.1925). E’ appena il caso di ricordare, infine, che l’indirizzo interpretativo riaffermato da tale orientamento giurisprudenziale non è stato ritenuto censurabile sul piano costituzionale (Corte Cost. n. 466 del 3 novembre 2000).

Con il primo motivo l’appellante evidenzia che il T.A.R. Basilicata ha accolto il ricorso proposto dall’ing. Ferrante De Benedictis nell’assunto che “una delle due tracce non fosse idonea a fondare il giudizio di non ammissione in quanto estranea alle materie elencate nell’art. 7 ed implicante, soprattutto, conoscenze teoriche assolutamente diverse da quelle richieste per la soluzione di casi pratici”.

Va premesso che l’art. 6 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta della selezione dovesse consistere nella risoluzione di due casi pratici, inerenti le funzioni e le competenze della figura professionale oggetto della selezione, nell’ambito delle materie elencate all’art. 7 del bando.

L’appellante insiste nel sostenere che entrambe le tracce sorteggiate erano coerenti con il profilo professionale oggetto della selezione (funzionario in discipline ingegneristiche – Cat. 8 CCNL) e che le materie indicate nell’avviso pubblico erano attinenti ai casi pratici di cui è stata chiesta la soluzione.

Tuttavia la Società Energetica Lucana s.p.a. ritiene che, a prescindere da tale censura, che pure essa approfondisce con il secondo motivo di appello, l’ing. De Benedictis non poteva essere ammesso a sostenere la prova orale, perché anche a voler considerare sufficiente la valutazione di uno solo dei due casi pratici di cui era richiesta la soluzione, il punteggio conseguito dal candidato è risultato inferiore a quello minimo previsto per il superamento della prova scritta.

Il rilievo è meritevole di essere condiviso.

In particolare, sotto un primo profilo, è da considerare anomala l’ammissione alla prova orale di un concorso, di un candidato sulla base dell’espletamento di una sola delle due prove previste per superare lo scritto, per intervenuto annullamento di una di esse, senza quindi che sulla stessa si sia pervenuti ad una valutazione favorevole.

Tuttavia merita, prima, di essere approfondito quanto ritenuto dal primo giudice circa la possibilità al fine di ritenere superata la prova scritta, di prendere in considerazione la sola traccia valutabile, perché legittima.

Al riguardo, occorre tener conto di quanto prescritto nell’avviso pubblico circa la valutazione minima e media da conseguire.

Orbene, all’art. 6, l’avviso pubblico prevedeva che per superare la prova scritta ed essere ammesso alla prova orale, il candidato dovesse ottenere una “valutazione anche complessiva” pari a punti 21 e che il punteggio minimo attribuito ad ogni elaborato fosse di punti 18.

Dagli atti risulta invece che l’ing. De Benedictis, nell’unico elaborato ritenuto valido ha ottenuto il punteggio di 19/30, inferiore al voto medio di 21/30 necessario per superare le prove scritte.

Il punteggio di 19/30, sarebbe stato infatti, utile a concorrere con l’altro punteggio conseguito in sede di seconda prova scritta, per raggiungere il punteggio medio di 21/30, ma considerato e valutato da solo (in concreto facendo media con se stesso) è palesemente insufficiente a conseguire l’ammissione alla prova orale perché, appunto, inferiore al suddetto punteggio medio richiesto.

Quanto alla valutazione di merito della prova, va richiamato quanto sopra osservato circa le valutazioni tecniche dell’Amministrazione.

Parimenti infondate risultano le domande ed eccezioni dell’ing. De Benedictis ritenute assorbite dal T.A.R. e riproposte in via incidentale in appello, circa il giudizio e la valutazione effettuati dalla Commissione d’esame sugli elaborati del ricorrente e degli altri candidati, nessuno dei quali peraltro ha superato la prova orale e ciò per le motivazioni già ampiamente illustrate circa le valutazioni tecniche delle Commissioni di esame e la non censurabilità dei giudizi espressi se non nei casi e nei limiti descritti.

Conclusivamente l’appello è fondato e va accolto.

In riforma della sentenza del T.A.R. Basilicata qui impugnata, è quindi da dichiarare legittimo il provvedimento dell’Amministrazione di non ammissione dell’ing. Ferrante De Benedictis alla prova orale della procedura selettiva.

Attesa la materia del contendere sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l ‘appello e, per l’effetto, rigetta il ricorso proposto dinanzi al tar.

Spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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