Innanzi tutto occorre premettere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 119/2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, promossa dal Tribunale di Monza, in relazione all’art. 3 della Costituzione.
Conseguentemente, le citate disposizioni, modificando l’art. 3 bis, comma 11, del D.L.vo30 dicembre 1992, n. 502, hanno individuato – quale base di computo del trattamento di fine servizio – la retribuzione effettivamente percepita dai dipendenti pubblici, con qualifica di direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl e delle aziende ospedaliere.
A tal fine l’INPS, con la circolare n. 8 del 10/1/2013, dopo aver acquisito il parere dei Ministeri Vigilanti, ha dichiarato che “si atterrà … all’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale risultando, di conseguenza, superata ogni diversa indicazione precedentemente impartita“.
Pertanto l’Istituto, nella citata circolare n. 8, ha precisato che “con riferimento ai direttori generali, amministrativi o sanitari di un’azienda sanitaria locale o di un’azienda ospedaliera, già dipendenti di una pubblica amministrazione e collocati in aspettativa per il periodo di svolgimento dell’incarico, che cessano dal servizio durante l’incarico stesso ovvero in coincidenza del suo termine, il trattamento di fine servizio dovrà essere calcolato tenendo conto del trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito entro i limiti del massimale di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (massimale annuo della base contributiva valevole per i dirigenti delle aziende industriali) rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’Istat, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 3bis del d.lgs. 502/1992“. Ove il massimale per le cessazioni relative all’anno 2012 è pari ad Euro 175.265,00.
Ancora si legge nella circolare n. 8 Inps che “le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere possono regolarizzare, senza aggravio di sanzioni e di interessi, entro 3 mesi dall’emanazione della presente circolare, la posizione assicurativa e contributiva dei Direttori Generali, dei Direttori Amministrativi e dei Direttori Sanitari, a decorrere dalla data (31 luglio 1999) di entrata in vigore dell’art. 3bis del d.lgs. 502/1992, introdotto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229/1999, provvedendo al versamento, presso la Gestione ex INPDAP – INADEL, del differenziale contributivo corrispondente alla differenza tra la contribuzione ai fini del TFS/TFR, già versata sull’imponibile virtuale e quella calcolata sulla retribuzione contributiva utile corrisposta, nei limiti del massimale di cui sopra, secondo le aliquote previste ai sensi dell’art.11 della legge n.152/68 (6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell’80%, ripartito nella misura del 3,60% a carico del datore di lavoro e del 2,50% a carico del dipendente)“.
Inoltre l’Istituto ha precisato che la suddetta regolarizzazione dovrà essere effettutata, a decorrere dala predetta data del 31 luglio 1999, ed interesserà sia il personale in servizio che ancora ricopre la carica di Direttore Generale, amministrativo o sanitario, che il personale rientrato nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.
Infine, per tutte le controversie in atto in sede giurisdizionale, “i dirigenti degli uffici competenti, prima di procedere nei termini sopra indicati alla riliquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti, decurtato della somma corrispondente alla contribuzione a carico dell’iscritto, dovranno autorizzare gli avvocati, che rappresentano in giudizio l’Istituto, ad adottare ogni iniziativa per la rinuncia agli atti dei giudizi in corso, al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere connessa alla decisione di conformarsi all’indirizzo interpretativo dianzi descritto. La contribuzione a carico della Struttura sanitaria verrà recuperata mediante il ricorso agli strumenti ordinari di recupero contributivo ed inserita tra i dovuti d’ufficio nel primo ECA utile”.
Invece, per quanto concernono le istruzioni circa la compilazione della denuncia mensile, l’Istituto ha evidenziato che per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa a far data dall’emanazione della circolare n. 8 di cui sopra, “l’Amministrazione di appartenenza deve indicare nell’UniEmens, Lista PosPA, il relativo codice di sospensione con il quadro E0 o V1 (causale 2 o 5) relativo all’ultimo periodo denunciato antecedente alla data di collocamento in aspettativa“. Inoltre, le strutture sanitarie, per i dipendenti, collocati in aspettativa, a cui è stato affidato l’incarico di Direttore generale, amministrativo o sanitario, saranno tenute a trasmettere le denunce mensili contributive, con l’indicazione dei propri dati “in riferimento all’elemento azienda, ente di appartenenza, sede di servizio e valorizzando, eventualmente, la sezione Altro Ente Versante per i contributi versati direttamente dall’Amministrazione di appartenenza. La gestione previdenziale da valorizzare è quella prevista per le aziende sanitarie e cioè la gestione INADEL, codice 6. Gli imponibili devono essere valorizzati nei limiti del massimale contributivo, specificando l’eventuale parte eccedente il massimale nello specifico elemento.”.
Per quanto concere la regolarizzazione contributiva, relativa ai c.d. Periodi pregressi, occorrerà distinguere a seconda che i periodi da regolarizzare siano antecedenti al 2005, o successivi.
Regolarizzazione dipendenti in servizio per periodi successivi a gennaio 2005
Si legge nella citata circolare n. 8 che per “l’aggiornamento della posizione assicurativa e la regolarizzazione contributiva del personale ancora in servizio, anche nell’ipotesi in cui il personale sia rientrato nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, la Struttura sanitaria presso la quale l’interessato ha prestato o presta servizio come Direttore generale, sanitario o amministrativo, deve inviare dei quadri V1, casuale 7, per ciascun periodo di riferimento, valorizzando, se già disponibili, l’elemento CodiceMotivoUtilizzo con il codice “regolarizzazione da circolare” e l’elemento DescrizioneMotivoUtilizzo con i riferimenti della presente circolare (numero e data). Il periodo di riferimento del V1, casuale 7, non potrà essere superiore al mese. Nei quadri V1, casuale 7, dovrà essere indicata la gestione INADEL, tenendo conto che i relativi elementi dovranno essere quantificati per il differenziale derivante dalle operazioni di ricalcolo della base imponibile riferita alla retribuzione contributiva utile nei limiti del massimale. Per le regolarizzazioni contributive effettuate oltre il terzo mese dalla data di emanazione della presente circolare, la sezione Ente versante dovrà essere valorizzata indicando il codice fiscale del dichiarante nonché l’anno e il mese corrispondente al terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare“. L’Istituto ha inoltre evidenzato che “nel caso in cui le denunce mensili siano state inviate con l’erronea valorizzazione della gestione ENPAS, occorrerà compilare, oltre ai quadri V1, casuale 7,anche i quadri V1, casuale 5, valorizzando la gestione INADEL,al fine di annullare le denunce inviate in precedenza e sostituirle con quelle con l’iscrizione alla gestione INADEL“.
Regolarizzazione dipendenti in servizio per periodi anteriori a gennaio 2005
Infine, per tale ipotesi, l’Istituto ha precisato che ove “l’incarico sia stato espletato nel periodo intercorrente tra il 1999 e il 2005, le Sedi ex INPDAP dovranno acquisire dalle Strutture sanitarie i dati riepilogativi, distinti per anno, delle retribuzioni contributive utili, nei limiti del massimale e il valore dei corrispondenti elementi da inserire nella posizione assicurativa. Gli imponibili discendenti dalle retribuzioni contributive utili dovranno essere confrontati con quelli virtuali, acquisiti dalle amministrazioni di provenienza, al fine di ricavarne il differenziale contributivo da corrispondere a questo Istituto. Detto differenziale dovrà essere inserito dalle Sedi stesse tra i dovuti d’ufficio del primo ECA utile”.