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Il lavoratore, entro 15 gg. dalla manifestazione della malattia, deve effettuare la denuncia della stessa al proprio datore di lavoro al fine di evitare la perdita del diritto all’indennizzo per l’intero periodo che precede la denuncia. In particolare il lavoratore è obbligato a presentare al datore di lavoro un certificato medico nel quale viene indicata la presunta origine professionale della malattia.

 Ed infatti all’art. 52 del D.P.R. n. 1124/1965 si legge quanto segue: “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza daldiritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia

La malattia professionale si considera manifestata dal 1º giorno successivo di completa astensione dal lavoro. Se non si determina astensione dal lavoro, la denuncia può essere effettuata oltre i termini dimostrando che la malattia si è verificata entro i termini previsti dalla legge o che comunque ha un’origine professionale

Per il settore agricolo la denuncia va presentata entro 15 gg. dal giorno dell’astensione dal lavoro a causa della malattia professionale.

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Entro 5 gg. dalla comunicazione fatta dal lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere la denuncia, anche on-line alla sede circoscrizionale dell’Inail, (secondo il dettato dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965).

A differenza dell’infortunio, la denuncia di malattia professionale non deve essere inviata all’autorità di P.S.

Per gli altri obblighi, valgono le medesime disposizioni previste per gli infortuni sul lavoro.

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