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Decorrenza e durata indennità malattia

Il lavoratore ha diritto di percepire l’indennità economica di malattia dall’inizio alla fine del rapporto di lavoro (ivi compreso anche l’eventuale periodo di prova).

A tale regola generale vi sono tuttavia delle eccezioni per casi particolari, e cioè per:

  • lavoratori a domicilio, dalla data di consegna, da parte del committente, del lavoro da eseguire;

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  • lavoratori dello spettacolo, con almeno 100 contributi giornalieri dovuti o versati dal 1º gennaio dell’anno precedente;

  • lavoratori agricoli a tempo determinato, con iscrizione negli elenchi nominativi (R.D. n. 1949/1940) per almeno 51 giornate nell’anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, con il rilascio del certificato di iscrizione d’urgenza negli elenchi stessi.

    Giova evidenziare che la ricaduta per la stessa malattia o altra consequenziale intervenuta entro 30 gg. dalla guarigione dalla malattia precedente è considerata continuazione della prima malattia.

    L’Inps eroga l’indennità di malattia a partire dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 gg. Invece per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza), la retribuzione è a carico del datore di lavoro.

    Occorre precisare che le c.d. giornate di carenza sono computate ai fini del raggiungimento del periodo massimo di malattia indennizzabile dall’Inps. Infatti il quarto giorno viene calcolato dalla data di inizio della malattia dichiarata nel certificato medico e pertanto non può essere anteriore rispetto al giorno immediatamente precedente quello della visita medica.

    Tale principio non si applica quando la data della malattia è retrodatata di oltre un giorno rispetto a quella del rilascio del certificato. Da ciò consegue che le giornate anteriori oltre un giorno alla data del rilascio del certificato, sono da considerarsi come non documentate e quindi non indennizzabili. Lo stesso succede per i certificati di continuazione della malattia.

    Come è noto lo stato di malattia insorto durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso, se il tipo di patologia è idoneo a impedire la piena fruizione e il fine ultimo delle ferie, cioè quello volto al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

    Ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile nel caso di malattia a cavallo di 2 anni solari, viene applicato il principio in base al quale le giornate di malattia devono essere attribuite ai rispettivi anni solari. Pertanto per una malattia che nell’anno di insorgenza raggiunge il periodo massimo indennizzabile e si protrae senza interruzione anche nell’anno successivo, viene mantenuto il diritto all’indennizzabilità per ulteriori 180 gg., decorsi i quali, per il ripristino dell’indennità economica, è necessaria una ripresa effettiva dell’attività lavorativa.

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