Testimonianza scritta
Le recenti riforme al codice di procedura civile, riguardo alla prova per testi, è stata introdotta anche la testimonianza scritta (v. Articolo specifico nella Sezione Formulari).
Alla stregua dell’art. 257-bis c.p.c. “Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato“.
Mentre invece l’art. 103-bis disp.att.c.p.c., sulla testimonianza scritta prevede quanto segue: “La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto“.
In pratica le risposte del testimone possono essere scritte a penna e con grafia chiara e leggibile su un modello predisposto dal Ministero. Le firme debbono essere autenticate dal segretario comunale presso il Comune di appartenza o direttamente da un cancelliere presso il tribunale.
Con il D.M. 17.2.2010 vi è stata infatti l’approvazione del “modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione“.
L’istituto della testimonianza scritta era stato introdotto dalla L.n. 69/2009 ed in particolare con l’art. 46 n. 8, si è aggiunto l’art. 257 – bis al codice di procedura civile. Tale novità prevede la possibilità di rendere per iscritto una testimonianza nel caso in cui il giudice lo disponga, previo accordo delle parti e con riguardo all’oggetto della causa.
Il D.M.del 17.2.2010 prevede testualmente quanto segue: “Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 46, ottavo comma, e 52, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l’art. 257-bis del codice di procedura civile, recante la disciplina della testimonianza scritta nel processo civile;
Visto l’art. 103-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, secondo cui la testimonianza scritta e’ resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione;
Decreta:
Articolo 1
Sono approvati il modello di testimonianza scritta e le istruzioni per la sua compilazione di cui agli allegati A e B al presente decreto.
Articolo 2
Il presente decreto e i relativi allegati verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana“.
Quindi la testimonianza scritta in sintesi avverrà come segue:
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compilazione dell’apposito modello ministeriale con le dichiarazioni del testimone;
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sottoscrizione del testimone;
-
autenticazione della sottoscrizione (gratuita ed esente da bollo e/o diritto);
Naturalmente si richiede al testimone di aver cura di leggere le avvertenze; dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità, astensione, ecc. (per interesse in causa, ecc.), dal rendere la sua testimonianza.
Come per la deposizione testimoniale innanzi al giudice, il teste dovrà anche in questo caso rispondere alle domande su cui verte la prova astenendosi da opinioni personali e dichiarando quanto è a sua conoscenza.
Anche nel caso di testimonianza scritta, sono previste delle sanzioni pecuniarie a carico del testimone per mancata consegna delle risposte e/o ritardo, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00, nonchè tutte le altre conseguenze previste in caso di testimonianza falsa o reticente (si ricorda che la pena prevista per tali reati va da 2 a 6 anni di reclusione).
Una volta compilato e autenticato, il testimone potrà consegnare il modello o direttamente al cancelliere del Giudice innanzi al quale pende il giudizio per il quale viene richiesta la testimonianza o inviarlo tramite raccomandata.
Il giudice inoltre, in caso di dubbi sulla attendibilità del testimone che ha reso testimonianza scritta, ha la facoltà – dopo aver letto le sue dichiarazioni – di disporre la chiamata innanzi a lui di tale testimone.
Vedi il Modello di testimonianza scritta e le Istruzioni per la sua compilazione di cui al D.M. 17.2.2010 cliccando di seguito:
- Istruzioni compilazione modulo testimonianza scritta