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Ricorso per cassazione – Sentenza n. 1716 del 7 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente e Relatore F. Roselli)
“Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori con eventuale trascrizione dei passi salienti. Il suddetto requisito non è pertanto soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto d’impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti più rilevanti e, quindi, un’individuazione e valutazione dei fatti estranea alla funzione del giudizio di legittimità“.
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