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Il Ministero del lavoro ha recentemente fornito chiarimenti in merito all’applicazione della maxisanzione contro il lavoro sommerso nei confronti di datori di lavoro che impieghino alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno contraffatto.

Ai fini dell’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, in caso di contraffazione del permesso di soggiorno, nell’ipotesi in cui la comunicazione di assunzione preventiva contenga le reali generalità del lavoratore, la sanzione non deve essere applicata, mentre dovrà essere applicata negli altri casi.

Il chiarimento del Ministero del lavoro, nasce da una richiesta del seguente tenore. Un datore di lavoro utilizzava prestazioni di lavoratori extracomunitari in possesso di permessi di soggiorno, che a seguito di accertamento dell’Ufficio immigrazione risultavano contraffatti con tali modalità: nella prima ipotesi il permesso di soggiorno, pur riportando le reali generalità dellla persona assunta, risultava non rilasciato o rilasciato ad una persona diversa; nella seconda ipotesi il permesso di soggiorno riportava il nominativo di una persona diversa rispetto a quella effettivo del lavoratore; in quali delle ipotesi prospettate, dunque si deve applicare la maxisanzione del lavoro sommerso, la quale stabilsice la sanzione a carico dei datore di lavoro che utilizzano lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di assunzione? In entrambe le ipotesi, il datore di lavoro aveva adempiuto agli obblighi normativi sulle assunzioni, effettuando le previste comunicazioni preventive al Centro per l’impiego e le iscrizioni sul Libro unico del lavoro. Solo che per alcuni lavoratori erano stati comunicati al Centro per l’impiego i loro dati reali anche se non coincidenti con quelli riportati nei permessi di soggiorno contraffatti, mentre per altri lavoratori stranieri erano stati comunicati dati che non corrispondevano alle loro reali generalità.

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Secondo il Ministero la sanzione deve essere applicata soltanto nell’ipotesi in cui al Centro per l’impiego risultino comunicati dati diversi rispetto alle reali generalità dei prestatori occupati. Mentre, per le ipotesi di comunicazioni corrette sulle generalità dei lavoratori, non ricorrono i presupposti che integrano la fattispecie sanzionatoria del lavoro sommerso, sebbene il permesso di soggiorno non sia stato affatto concesso o sia stato contraffatto. Infatti, in tale ipotesi, la contraffazione dei documenti ha natura penalistica e semmai potrà essere applicato quanto previsto dal codice penale per il reato di occupazione di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, Dlgs n. 286/1998), qualora ne ricorrano i presupposti.

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