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Rassegna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

Si riporta di seguito una breve rassegna di alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La sicurezza del lavoro va tutelata fin dal rilascio della licenza edilizia: Corte di Giustizia Ue, sez. I, 15 settembre 2011, C-53/10 – Sicurezza – Ambiente – Luoghi di lavoro – Direttiva 96/82/Ce – Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Prevenzione – Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose

L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/Ce, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/Ce, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché si tenga conto della necessità,a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, grava anche sull’autorità pubblica competente per il rilascio delle licenze edilizie, e ciò anche qualora essa eserciti tale prerogativa mediante decisioni vincolate“.

Normativa di riferimento:

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Direttiva 96/82/Ce: Art. 12, n. 1, Controllo dell’urbanizzazione: “1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:

a) dell’insediamento degli stabilimenti nuovi;

b) delle modifiche degli stabilimeti esistenti di cui all’articolo 10;

c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presentedirettiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall’altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell’articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone”.

etribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e

Fondo di garanzia anche per chi non cerca una nuova occupazione: Corte di Giustizia Ue, sez. IV, 17 novembre 2011, C-435/10 – Direttiva 80/987/Cee – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Prestazione d’insolvenza – Pagamento subordinato alla condizione della registrazione quale persona in cerca di lavoro – Contrarietà alla direttiva

Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/Cee, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/Ce, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che obbliga i lavoratori, in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, a farsi registrare quali persone in cerca di lavoro per poter esercitare pienamente il loro diritto al pagamento dei crediti retributivi insoluti“.

Normativa di riferimento:

Direttiva 80/987/Cee:

Articolo 3:

“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.

2. La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli Stati membri:

– o quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro;

– o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell’insolvenza del datore di lavoro;

– o quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro”.

Articolo 4:

“1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all’articolo 3.

2. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:

– nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro nell’ambito di un periodo di sei mesi precedenti la data dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro;

– nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato, comunicato a causa dell’insolvenza del datore di lavoro;

– o, nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli Stati membri possono limitare l’obbligo di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della stessa durata.

3. Tuttavia per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della presente direttiva, gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale”.

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