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Lavoro intermittente richiesta certificato di agibilità:

Relativamente al lavoro intermittente, la richiesta del certificato agibilità, come è noto, deve essere effettuata dalle imprese prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa e comunque entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro. Ricordiamo che il certificato di agibilità è quel documento mediate il quale l’impresa autorizza i lavoratori dello spettacolo (artisti e tecnici) ad agire nei locali in cui si tiene un evento.

Tutto ciò risulta difficile nel caso di lavoro intermittente perchè non sono noti, molto spesso, i periodi di effettiva attività. Tuttavia è necessario (salvo il caso di forza maggiore) che il certificato sia richiesto prima dell’inizio dell’attività tramite la procedura telematica attività 24 ore su 24. Come è noto, a norma dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 16.7.1947 “Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’articolo 10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata”. Il certificato di agibilità, come stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. C.P.S. cit., viene rilasciato dall’ENPALS una volta accertata la regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie.
In particolare l’art. 10 prevede che il rilascio del certificato è subordinato “all’adempimento da parte dell’impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico. Nel caso in cui, all’atto della richiesta del certificato di agibilità, l’impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l’impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all’art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell’ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell’ente 14. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell’ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell’ente stesso”. Ciò significa dunque che l’ENPALS rilascerà il certificato solo nel caso di assenza di debiti contributivi da parte dell’impresa richiedente. Invece, nel caso in cui l’impresa risulti in regola con il versamento dei contributi e quindi debitrice, dovrà prima di tutto regolarizzare la sua posizione debitoria per ottenere il certificato.
Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione il certificato si potrà ottenere mediante versamento di un deposito cauzionale di importo corrispondente al 10% dei contributi stimati per un periodo di tre mesi, o in alternativa presentare fideiussione per lo stesso importo.
Ance i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità. La copia del certificato va custodita dal committente e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell’accertamento.
L’art. 9, comma 3, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 stabilisce invece che il certificato di agibilità deve essere richiesto, come sopra, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Per agevolare le imprese, è stata attivata la procedura telematica cui si accede dal sito istituzionale dell’Ente: www.enpals.it.
Stesso termine di 5 giorni per la comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato di agibilità: il  termine decorre dalla data in cui si è verificato l’evento che ha  determinato la variazione. Le eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata e, comunque, non oltre cinque giorni dalla prestazione.
In tali ipotesi l’impresa dovrà inoltrare la relativa documentazione a mezzo fax o posta elettronica alla Sede Enpals competente ovvero agli Uffici Siae, che ne accertano la veridicità e fondatezza.
Nel caso in cui sia necessario richiedere un certificato di agibilità a titolo gratuito, non si potrà utilizzare la richiesta per via telematica, ma occorre recarsi presso gli Uffici Enpals o Siae con la documentazione di supporto alla richiesta stessa (cioè quella relativa all’organizzatore dello spettacolo e dei lavoratori attestante la natura sociale/benefica/solidaristica della manifestazione e la mancanza di qualsiasi forma di compenso).
La richiesta va effettuata inserendo i lavoratori occupati, il loro compenso e le date in cui si svolgerà la prestazione. A tal proposito si evidenzia che le date devono essere indicate in modo preciso: nel caso di continuità dei giorni della prestazione, è sufficiente precisare solo la data iniziale e quella finale; in caso contrario, le giornate lavorative dovranno essere specificate singolarmente.
Il lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. dal 33 al 40 del D.Lgs. n. 276/2003,  è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di “prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.
Questo tipo di contratto di lavoro che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di età e/o con più di 45 anni di età (anche pensionati).
Per quanto concerne la forma, il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritti per la prova dei seguenti elementi: “a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto”.
Giova evidenziare che l’art. 36 disciplina la indennità di disponibilità come segue: “1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. 3. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. 5. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. 7. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura”.
L’ENPALS, con nota del 30.11.2011 ha fornito chiarimenti in merito alla questione relativa alla procedura di richiesta del certificato di agibilità in caso di assunzione di lavoratori con contratto intermittente ed in particolare sia nel caso di obbligo di risposta alla chiamata e del vincolo del lavoratore ad effettuare le prestazioni in maniera intermittente a richiesta del datore di lavoro; che nel caso in cui non vi sia obbligo di risposta alla chiamata e quindi il lavoratore può decidere se accettare o meno di effettuare la prestazione.
Tali ipotesi comportano problemi per la richiesta del certificato di agibilità: infatti succede spesso che al momento della stipula del contratto l’impresa non conosca con certezza i periodi in cui sarà effettivamente richiesta e/o effettuata la prestazione lavorativa. Per cui per il datore di lavoro è difficile stabilire il momento in cui nasce l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità. Sul punto dunque è intervenuto l’ENPALS, con la nota di cui sopra, a chiarire che – nel caso di specie – il datore di lavoro dovrà effettuare la richiesta nel momento in cui conosce precisamente le date in cui il lavoratore sarà impiegato e, comunque, sempre prima che abbia inizio la prestazione. L’impresa pertanto in tali ipotesi potrà usufruire del portale dell’Ente, attivo 24 ore su 24, per effettuare la richiesta.
Inoltre l’Ente precisa che le eventuali variazioni del certificato di agibilità possono essere effettuate anche successivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa e, comunque, non oltre 5 giorni, e solo se dovute a cause di forza maggiore.
In tal caso, come chiarito nella circolare n. 17 del 10.12.2007, dovrà essere fornita idonea documentazione alla Sede Enpals competente, ovvero agli Uffici Siae, i quali ne accerteranno la veridicità e fondatezza a tutela dei lavoratori interessati.
Si coglie l’occasione per evidenziare che, in caso di inosservanza delle disposizioni relative alla richiesta del certificato di agibilità, le imprese saranno soggette alla sanzione amministrativa pari a € 25 per ogni lavoratore e giornata di lavoro da ciascuno prestata, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. C.P.S. Tale sanzione è stata quintuplicata per effetto della L.n. 296/2006, attualmente ammonta a € 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata. Inoltre, per espressa previsione del Ministero del Lavoro, come confermato altresì dall’Enpals con circolare n. 7/2009, la sanzione non è diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, mentre la sanzione ridotta ex art. 16 della L.n. 689/1981 è pari a € 41,66.

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