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Individuazione datore lavoro in un gruppo societario:

Relativamente alla individuazione del datore di lavoro in un gruppo societario, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione  (Cass. Sez. Lav. n. 25270/2011)  ha affermato il seguente principio di diritto: “In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale alla stessa spettante sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva nella quale l’attività lavorativa si è inserita con carattere di subordinazione.”

Tale pronuncia è arrivata a seguito della domanda proposta da un lavoratore dipendente di una società controllata estera di un gruppo industriale italiano, per il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro in capo alla controllante italiana quale destinataria effettiva delel sue energie lavorative.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Torino dichiarava la sussistenza – in capo alla controllante – del rapporto di lavoro del dipendente (con qualifica di dirigente) poiché questa aveva di fatto gestito la sua attività lavorativa curando l’aspetto organizzativo, quello economico e anche quello gerarchico; aveva inoltre usufruito realmente delle prestazioni di questo dipendente assumendo nei suoi confronti la veste dell’effettivo datore di lavoro.
La Corte di appello quindi, individuando nel soggetto destinatario delle prestazioni lavorative l’elemento su cui basare la decisione della controversia, aveva accertato quanto segue.
La capogruppo aveva conferito al lavoratore in questione l’incarico di direttore generale di una determinata area geografica e poi aveva richiesto ad una propria consociata (operante nella suddetta area geografica) di rilasciare una dichiarazione attestante l’iscrizione del lavoratore nel libro paga di tale società, con l’unica finalità di permettere allo stesso di ottenere il permesso di soggiorno. Quindi la consociata estera si era limitata esclusivamente a corrispondere al suddetto lavoratore lo stipendio mensile, che veniva poi successivamente addebitato dalla stessa consociata alla capogruppo (che di fatto ne determinava sia l’ammontare che i relativi adeguamenti). Anche gli obiettivi fondamentali dell’incarico del lavoratore erano stati determinati dalla capogruppo che ne aveva concretamente gestito l’attività lavorativa anche perchè di fatto le attività e la tipologia merceologica della consociata erano diverse (rispetto a quelle della capogruppo).
La società pertanto ricorreva alla Corte Suprema lamentando l’erronea qualificazione da parte della Corte di Appello di elementi che, in realtà, nulla provavano in merito all’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e gerarchico della capogruppo, né tanto meno riguardo all’interesse della stessa alla prestazione del lavore: interesse che non poteva invece che ritenersi connaturale al ruolo di coordinamento e direzione strategica svolto dalla capogruppo nell’ambito della struttura del gruppo e che, come tale, rendeva del tutto fisiologica l’ingerenza della stessa nella vità delle società consociate.
Quindi la Suprema Corte in tale sentenza ha innanzi tutto ribadito l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (così S.U. n. 22910/2006)), secondo il quale:
costituisce regola generale dell’ordinamento lavoristico il principio secondo cui “il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l’altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull’esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)”;
“parte datoriale è solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell’impresa nonché l’organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore, e l’interesse soddisfatto in concreto dalle prestazioni di quest’ultimo, con la conseguenza che chi utilizza tali prestazioni deve adempiere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal rapporto di lavoro medesimo”;
“sia per l’affermazione che per la realizzazione dell’ “effetto utile” dei diritti collettivi di tipo procedimentale, il gruppo non rileva al fine di escludere la responsabilità del “diretto” datore di lavoro”.(causa C- 44/08)
La Suprema Corte poi precisava, secondo Cass. Sez. Lav. n. 19931/2010, che come “il collegamento economico funzionale tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso fra una di esse ed il lavoratore, debbano intendersi anche all’altra, e che, tuttavia, in presenza di una società capogruppo, formalmente estranea al rapporto di lavoro, che si comporti come effettivo dominus, decidendo il distacco del lavoratore presso altra società del gruppo e la data del suo licenziamento anche per ragioni organizzative, va ravvisato un fenomeno di illecita interposizione di manodopera con la conseguente imputazione del rapporto di lavoro alla capogruppo”, così, secondo Cass. Sez. Lav. n. 4274/2003 “è giuridicamente possibile concepire un’impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l’obbligazione del datore di lavoro”.
Concludeva pertanto con il rigetto del ricorso proposto dalla società, sul presupposto – come sopra – che, nel caso di specie, la retribuzione del lavoratore veniva determinata della capogruppo così come dalla stessa venivano determinati “gli obiettivi e valutati i risultati nonché supportati i costi previdenziali e l’inserimento del lavoratore in un’organizzazione produttiva distinta da quella che l’aveva assunto, al pari di altri dipendenti formalmente distaccati all’estero e dipendenti della capogruppo”. Ed ha quindi affermato, come sopra, il principio di diritto secondo il quale: “In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale alla stessa spettante sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva nella quale l’attività lavorativa si è inserita con carattere di subordinazione”.

 

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