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Assunzione le comunicazioni obbligatorie:

Tutti i datori di lavoro (persone fisiche, società, ecc.) sono tenuti, in caso di assunzioni (a prescindere dal tipo di contratto di assunzione utilizzato), a comunicare agli Uffici competenti per territorio, generalmente entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, tutte le informazioni riguardanti il rapporto di lavoro (inizio, proroga, trasformazione, cessazione); le generalità delle parti (datore e prestatore); il tipo di contratto che verrà sottoscritto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, ecc.); ecc. Tali comunicazioni riguardano tutte le categorie di datori di lavoro e si effettuano per via telematica compresi coloro che assumono i lavoratori domestici.

Per quanto riguarda in particolare il rapporto di lavoro domestico, l’assunzione deve essere comunicata all’INPS entro le 24 ore del giorno precedente l’assunzione mentre, per quanto riguarda la trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro, la comunicazione può essere effettuata entro 5 giorni dall’evento. Le sanzioni a carico del datore di lavoro, in caso di omissione o ritardo della comunicazione all’INPS dell’assunzione di una colf o di una badante sono di competenza dell’Ispettorato del lavoro e vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascun lavoratore interessato.

Inoltre per quanto concerne esclusivamente il settore turistico, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non possieda tutti i dati anagrafici del lavoratore, ha la possibilità di integrare la precedente comunicazione ai competenti Uffici nei tre giorni successivi all’inizio del rapporto di lavoro.

Il termine di 24 ore può essere derogato per particolari esigenze aziendali e cioè:

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  1. in caso di assunzioni a carattere urgente legate ad esigenze produttive: in tale ipotesi il datore di lavoro può effettuare le comunicazioni al Centro per l’impiego entro i cinque giorni successivi all’inizio del rapporto di lavoro, salvo l’invio entro il giorno precedente all’inizio del rapporto di lavoro della c.d. Comunicazione sintetica provvisoria (ossia la data di inizio del rapporto di lavoro e le generalità del datore e del prestatore di lavoro);

  2. in caso di assunzione dovute a cause di forza maggiore: in tale ipotesi il datore di lavoro può effettuare le comunicazioni al Centro per l’impiego il giorno dopo l’inizio del rapporto di lavoro, senza l’obbligo della preventiva comunicazione sintetica provvisoria. Si comprende che tale deroga è ammessa proprio per il carattere della imprevedibilità e della inevitabilità dell’evento che ha reso necessaria l’assunzione immediata di un lavoratore.

Qualora si verifichi l’ipotesi prevista al punto 1. il datore di lavoro sarà ovviamente tenuto a dare prova della sussistenza delle esigenze di carattere produttivo che hanno reso impossibile rinviare anche di un solo giorno l’assunzione.

Qualora si verifichi l’ipotesi prevista al punto 2. il datore di lavoro sarà ovviamente tenuto a dare prova che non era possibile rinviare l’assunzione e che non era neppure possibile prevederla il giorno prima.

Naturalmente della deroga prevista al punto 1., ossia della possibilità di effettuare le comunicazioni entro i cinque giorni successivi all’inizio del rapporto di lavoro, ne possono usufruire tutte quelle aziende che necessitano di impiegare personale fin dal giorno della loro costituzione. La forza maggiore in tal caso sarà dimostrata proprio dalla coincidenza della data di costituzione dell’azienda (indicata nella c.d. “Comunicazione unica d’impresa”) con la data di inizio del rapporto di lavoro comunicata al Centro per l’Impiego.

Si evidenzia che il legislatore ha stabilito dei termini così rigorosi per evitare la piaga del lavoro nero, inoltre in caso di violazioni di tali normi sono previste delle maxisanzioni a carico dei datori di lavoro che vanno da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore, oltre ad una maggiorazione di € 150,00 per ogni giornata di lavoro effettivo. Invece per l’omesso versamento contributivo sono previste sanzioni civili per ciascun lavoratore di importo non inferiore a € 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata (v. art 36-bis del D.L. n.223/06, convertito in Legge n.248/06).

Tuttavia poichè tali importi erano particolarmente onerosi soprattutto nel caso di piccole imprese o di brevi periodi il legislatore ha ritenuto di rivedere, riducendole, dette sanzioni.

Attualmente dunque le sanzioni in caso di mancata comunicazione ai competenti uffici da parte del datore di lavoro per vicende legate all’assunzione, svolgimento e termine di un rapporto di lavoro sono stabilite nella misura da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 ed è stato altresì abrogato il c.d. ravvedimento operoso mediante il quale in caso di ritardo al massimo di 5 giorni della comunicazione al Centro per l’impiego, la sanzione da versare era costituita dalla metà dell’importo della sanzione minima e dunque € 50,00.

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