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Quando si parla di diritti personali ci si riferisce all’insieme di quei diritti che riguardano la sfera personale del lavoratore, inteso come individuo. Tali diritti sono costituzionalmente garantiti e comprendono il diritto all’integrità fisica ed alla salute, alla libertà di opinione, alla dignità e alla riservatezza dei lavoratori, diritto allo studio.

Vediamoli uno per uno.

Il diritto alla integrità fisica ed alla salute è disciplinato oltre che dalle norme costituzionali, in particolare dall’art. 2087 c.c.e dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori.

L’art. 2087 c.c. sulla “Tutela della condizioni di lavoro”, stabilisce che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.

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Tale previsione di legge è rivolta a tutti gli imprenditori che sono obbligati a fare in modo che l’ambiente di lavoro sia salubre e che vangano adottati tutti i mezzi necessari ad evitare infortuni in danno ai lavoratori. Ciò significa che l’imprenditore deve con ogni mezzo assicurare e garantire la salute, la sicurezza e la dignità dei suoi collaboratori (si veda tra gli altri anche il D.Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”).

L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori sulla “Tutela della salute e dell’integrità fisica”, stabilisce che: “I lavoratori mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica“.

Tale norma invece garantisce direttamente ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti di poter controllare se l’imprenditore abbia effettivamente adottato tutte le misure idonee ad evitare infortuni e malattie professionali. In tal senso dunque i lavoratori si fanno parte attiva nella verifica e controllo del sistema messo in atto dall’imprenditore al fine di evitare e prevenire i rischi legati all’ambiente lavorativo.

Passiamo ora ad esaminare il diritto alla libertà di opinione, protezione della riservatezza e dignità del lavoratore.

La libertà di opinione e la protezione della riservatezza sono sancite dall’art. 1 e dall’art. 8 dello Statuto dei lavoratori i quali stabiliscono rispettivamente, l’art. 1, che “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge“.

Mentre invece il successivo art. 8, intitolato al “Divieto di indagini sulle opinioni”, sancisce il divieto assoluto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro di “effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore“.

La dignità del lavoratore viene invece tutelata rispettivamente dagli artt. 4 e 6 dello Statuto dei lavoratori.

L’art. 4 fa divieto al datore di lavoro di utilizzare impianti audiovisivi o altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Questo divieto subisce tuttavia una eccezione dovuta a particolari esigenze organizzative, produttive o legate alla sicurezza del lavoro. In tali casi, infatti, l’utilizzo di impianti e apparecchiature di controllo dei luoghi di lavoro per le ragioni sopra esposte, ma che di fatto comportino indirettamente anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è consentito soltanto a seguito di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In mancanza di accordo, su istanza della parte datoriale, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’utilizzo di tali impianti.

Invece l’art. 6 cit. riguarda la regolamentazione delle visite personali di controllo sul lavoratore. Queste sono in linea di principio vietate al datore di lavoro fuorchè in alcuni casi e cioè quando siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

In questi casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che:

  • siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro;

  • siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore;

  • siano applicati sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

In ogni caso le situazioni in cui possono essere disposte le visite personali e le modalità di esecuzione di queste, devono essere concordate tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali (o in mancanza di queste, con la commissione interna). In mancanza di accordo il datore di lavoro potrà presentare una istanza all’ispettorato del lavoro.

Esaminiamo infine il diritto allo studio. Esso è previsto dall’art. 10 dello Statuto dei lavoratori che tutela i lavoratori studenti, intendendosi per tali coloro che siano “iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali“. Questa tipologia di lavoratori, sempre secondo l’art. 10 cit., ha diritto a turni di lavoro “che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali“. Inoltre “I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti“. È facoltà del datore di lavoro richiedere al lavoratore studente la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di studio e di partecipazione agli esami.

Riassumendo dunque il complesso dei diritti disposti in favore dei lavoratori studenti (non universitari) si basa sui seguenti punti:

  • hanno diritto di essere assegnati a turni di lavoro che consentano loro di frequentare corsi scolastici e di preparazione agli esami;

  • non possono essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario;

  • non possono essere obbligati a lavorare nei giorni destinati al riposo settimanale;

Gli studenti universitari invece sono parzialmente esclusi dai benefici previsti dall’art. 10 cit., questi infatti hanno soltanto il diritto di usufruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d’esame.

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