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Occorre innanzi tutto premettere che quando si parla di diritti sindacali ci si riferisce solitamente a tutto quell’insieme di poteri, facoltà, posizioni di vantaggio, ecc. che la legge o la contrattazione collettiva riconoscono alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per quel che qui interessa invece i diritti sindacali sono riferiti proprio a tutte le facoltà tipiche delle attività sindacali riconosciuti a tutti i lavoratori.

Come è noto i diritti sindacali sono costituzionalmente previsti e garantiti dagli artt. 39 e 40 della Costituzione, nonchè dagli artt. 14-17 e 28-31 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli artt. 39 e 40 della Costituzione prevedono e garantiscono rispettivamente due diritti fondamentali e cioè la libertà dell’organizzazione sindacale e il diritto di sciopero.

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Si legge all’art. 39 quanto segue: “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

Mentre invece all’art. 40 si legge che “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.“.

Lo Statuto dei lavoratori invece ha dedicato alla libertà, attività e tutela dei diritti sindacali rispettivamente il Titolo II “Della libertà sindacale” (artt. 14 – 17), il Titolo III “Dell’attività sindacale”(artt. 19-27) e il Titolo IV “Disposizioni varie e generali” (artt. 28-31) della legge.

In particolare, con tali norme, lo Statuto garantisce ed incentiva l’attività sindacale, sia all’interno che all’esterno delle aziende.

Per quanto concerne il primo profilo, ossia l’incentivazione dell’attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro va ricordato, tra gli altri, il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) (art. 19), a convocare assemblee (art. 20), a indire referendum (art. 21), ad affigere comunicati sindacali (art. 25), a raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo (art. 26),

Mentre invece per quanto concerne il secondo profilo, ossia l’attività sindacale all’esterno dei luoghi di lavoro, lo Statuto dei lavoratori prevede particolari agevolazioni a coloro che svolgono o partecipano ad attività sindacali (dirigenti delle RSA) come ad esempio: diritti a permessi retribuiti o non retribuiti (art. 23 e art. 24), tutela in caso di trasferimento dei dirigenti delle RSA, cioè il trasferimetno può avvenire soltanto previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza (art. 22), aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali (art. 31).

Infine lo Statuto prevede anche una particolare forma di tutela dei diritti sindacali che mira alla repressione della condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro (art. 28). Dove per condotta antisindacale si intende quella serie di comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonchè del diritto di sciopero.

Tale tutela si attua mediante ricorso al Giudice del Lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato il quale, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione dei diritti legati alla libertà ed attività sindacale, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

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