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I diritti dei lavoratori, unitamente ai doveri, rappresentano gli elementi fondamentali del rapporto di lavoro, ossia di un contratto a prestazioni corrispettive che vede contrapporsi da un lato i lavoratori e dall’altro i datori di lavoro.

Sia le leggi che la contrattazione collettiva hanno introdotto una serie di strumenti affinchè la personalità, la dignità, la salute, la sicurezza del lavoratore vengano in ogni modo tutelate e garantite.

In particolare la Costituzione italiana, al Titolo III, sui Rapporti economici, agli articoli 35 e seguenti, ha posto le basi di un sistema che garantisse i diritti fondamentali dei lavoratori e cioè: diritto alla dignità, diritto alla formazione, diritti retributivi, durata massima della giornata lavorativa, diritto al riposo settimanale, diritto alle ferie annuali retribuite, parificazione tra uomo e donna, tutela delle lavoratrici madri, diritti dei lavoratori minori, diritti dei lavoratori inabili al lavoro, diritti in caso di malattia o infortunio, diritti sindacali ivi compreso il diritto di sciopero, libertà di iniziativa economica, ecc.

La fonte normativa più importante dopo la Costituzione è la L.n. 300/1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento“, conosciuta meglio come lo Statuto dei diritti dei lavoratori.

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Lo Statuto dei diritti dei lavoratori ha recepito i principi fondamentali contenuti nella Costituzione e con una serie di norme fa si che siano sempre garantite garantisce la tutela della dignità e personalità del lavoratore nonchè i diritti sindacali. Esso è così strutturato:

  • Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore (artt. 1 – 13): è dedicato innanzi tutto al riconoscimento della libertà di opinione e poi a tutta una serie di norme di attuamento dei principi costituzionali relativi alla tutela della persona umana;

  • Titolo II – Della libertà sindacale (artt. 14 – 18): è dedicato all’attuazione dell’altro principio espresso dalla Costituzione e cioè la garanzia e l’effettività della libertà sindacale nei luoghi di lavoro. Particolarmente rilevante in questo Titolo II è il tanto discusso art. 18 il quale contiente la disciplina garantista dei licenziamenti individuali e che ha esteso a tutti i datori di lavoro l’obbligo di licenziare solo per giusta causa o per giustificato motivo;

  • Titolo III – Dell’attività sindacale (artt. 19-27): introduce e garantisce la presenza del Sindacato nell’ambito dell’impresa, stabilendo una serie di diritti e prerogative alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli interessi dei lavoratori;

  • Titolo IV – Disposizioni varie e generali (artt. 28-32): introduce attraverso il fondamentale art. 28 uno strumento che assicura il rispetto dei diritti sindacali di cui al Titolo III, mediante l’utilizzo di un procedimento particolarmente rapido che consente la repressione dei comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro;

  • Titolo V – Norme sul collocamento (artt. 33-34): tali articoli sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 297/2002;

  • Titolo VI – Disposizioni finali e penali (artt. 35-41): introduce il fondamentale principio di applicazione dello Statuto anche ai dipendenti da enti pubblici (art. 37).

In conclusione dunque i diritti dei lavoratori sono riconducibili sostanzialmente ai seguenti: diritto ad eseguire la prestazione lavorativa, diritti patrimoniali, diritti personali e diritti sindacali.

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