FINALITA’: tale comunicazione viene utilizzata da quei datori di lavoro che, a seguito dell’accertamento sanitario constatante il peggioramento delle condizioni di salute del disabile, sono tenuti a procedere alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal lavoratore in questione.
[inserire luogo e data]
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
[inserire nome dipendente]
Oggetto: provvedimento di sospensione
Come a Lei ben noto in data [inserire data della richiesta] è stato richiesto alla Commissione sanitaria di [inserire dati Commissione], incaricata ex art. 10 della L.n. 68/99, di verificare il Suo stato di salute al fine di constare la compatibilità dello stesso con le mansioni a Lei affidate.
La suddetta Commissione con provvedimento del [inserire data e n. del provvedimento] ha in effetti riscontrato l’aggravamento delle Sue condizioni di salute che di fatto rende incompatibile lo stesso con la prosecuzione dell’attività lavorativa [oppure: anche in relazione alle modifiche relative all’organizzazione aziendali che per scelte imprenditoriali non possono essere assolutamente variate].
Alla stregua di tale provvedimento, e come è Suo diritto, si dispone dunque, con effetto immediato, la Sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al momento in cui sussisterà tale incompatibilità.
Sarà nostra cura richiedere alla Commissione suddetta l’accertamento della definitiva impossibilità di ricollocarLa all’interno della nostra società.
[Firma del datore di lavoro]
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TEMPISTICA: tale provvedimento avendo come fine quello di tutelare la salute del lavoratore disabile, va adottato nel momento stesso in cui il datore di lavoro è a conoscenza dello stato di aggravamento delle condizioni di salute del suo dipendente.
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SANZIONI: se il datore di lavoro sospende dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore disabile, prima dell’esito della relazione della Commissione sanitaria, tale sospensione viene considerata illegittima e pertanto sarà tenuto a risarcire il danno al lavoratore commisurato alla misura delle retribuzioni spettanti durante tutto il periodo di sospensione.
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NORMATIVA: legge n. 68/1999 art. 10
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GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 4129/02; ecc.