L’INAIL, con circolare n. 37 del 24 settembre 2018, ha fornito informazioni circa la denuncia infortunio telematica per il settore agricoltura.
Si legge al riguardo quanto segue nelle Premesse alla circolare 37/2018..
Premessa
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
A tale scopo, l’INAIL ha posto in essere, nel corso degli ultimi anni, le attività necessarie per la progressiva messa a disposizione dei servizi telematici per le categorie di utenti interessati.
Servizio di denuncia/comunicazione di infortunio per il settore agricoltura
Nel quadro di attività sopra delineato è disponibile, a decorrere dal 1° ottobre 2018, il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura.
Soggetti tenuti all’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio
I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’INPS.
Il suddetto Istituto, infatti, provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura.
La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati. Applicativo per la gestione dei datori di lavoro agricolo
Il rilascio del suddetto servizio telematico è stato preceduto dalla realizzazione dell’applicativo “Gestione DL agricolo” che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura (aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) ed è aggiornato con i dati forniti dall’INPS con cadenze periodiche.
Istruzioni per i lavoratori
Anche per il settore agricoltura, in caso di infortunio il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo il lavoratore assolve all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorso, anche se di lieve entità. Nel caso in cui non disponga del numero identificativo del certificato, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 37 del 2018 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INAIL)