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L’INPS, con il Messaggio n. 3460 del 2018, ha fornito chiarimenti in materia di reddito derivante  da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASPI.

Ecco quanto si legge nel messaggio 3460/2018.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e dagli intermediari autorizzati, con il presente messaggio si forniscono precisazioni in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI.

 L’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

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 Con la circolare n. 194 del 27/11/2015 l’Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui.

 Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all’articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.”

 Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.

(Fonte: INPS)

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