Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 6 luglio 2018, ha reso nota la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1 luglio 2018.
Come è noto, l’art. 180 del DPR n. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, prevede un assegno mensile di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria e con i seguenti requisiti:
- grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Con cadenza annuale l’assegno di incollocabilità (che viene erogato mensilmente agli aventi diritto) deve essere rivalutato come stabilito dall’art. 20, comma 6 della L.n. 41/1985 (Legge Finanziaria 1986) secondo cui: la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall’INAIL, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale.
Successivamente, l’art. 1, comma 2817, della L.n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto quanto segue: con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.
Il Presidente dell’INAIL, con determinazione n. 255 del 29 maggio 2018, recante “Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2018” ha rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’importo dell’assegno di incollocabilità, nella misura di euro 259,21, in considerazione della variazione, registrata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017, pari a 1%.
Il Ministero del Lavoro, alla luce di quanto fin qui esposto, con Decreto del 6 luglio 2018, ha stabilito che l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato con decorrenza 1 luglio 2018 nella misura di euro 259,21.
(Fonte: Ministero del Lavoro)